Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202300766/2023

Sicurezza Pubblica - Infiltrazioni Mafiose - Elenco Prestatori Esenti (cd. White List) - Istanza Di Iscrizione – Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società commerciale ricorre al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia contro un provvedimento del Prefetto della Provincia di Bergamo emesso il 18 febbraio 2022, con il quale è stato negato il rilascio della cosiddetta white list e sono state notificate informazioni antimafia interdittive. La white list è lo strumento amministrativo previsto dal codice antimafia per l'elenco delle ditte non infiltrate da criminalità organizzata, abilitato a partecipare a gare di appalti pubblici e a operare in settori sensibili. Il ricorso era stato regolarmente depositato con numero di registro generale 291 del 2022. Durante lo svolgimento del giudizio, in corso della procedura dinanzi al TAR, la ricorrente ha comunicato di voler rinunciare al ricorso affermando che era sopravvenuta la carenza di interesse alla prosecuzione della controversia. Tuttavia la notifica di tale dichiarazione di rinuncia è stata effettuata soltanto cinque giorni prima dell'udienza pubblica fissata per l'11 ottobre 2023, violando così il requisito minimo di dieci giorni previsto dalla normativa di rito.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nell'ambito del sistema di prevenzione antimafia delineato dal decreto legislativo numero 159 del 2011, comunemente denominato codice antimafia, che disciplina i procedimenti per l'emissione di misure interdittive nei confronti di soggetti imprenditoriali ritenuti infiltrati o esposti al rischio di infiltrazione della criminalità organizzata. Il provvedimento impugnato è stato adottato in conformità agli articoli 84, 89 bis e 91 dello stesso decreto legislativo, che normano l'iscrizione nelle liste di ditte pulite e il rilascio delle informazioni antimafia, quale condizione necessaria per l'operatività in appalti pubblici e in settori protetti. La procedura dinanzi al TAR è regolata dal codice del processo amministrativo, il quale stabilisce norme precise sulla rinuncia al ricorso, sulla dichiarazione di carenza di interesse sopravvenuta e sui termini procedurali per la validità formale di tali dichiarazioni, garantendo in tal modo l'ordine processuale e la certezza dei tempi nel contenzioso amministrativo.

La questione giuridica

Il nodo giuridico centrale riguarda il rilievo processuale della carenza di interesse sopravvenuta quando la sua dichiarazione sia notificata in difetto di tempestività rispetto ai termini di legge. La ricorrente aveva comunicato la rinuncia con un anticipo inferiore al minimo prescritto, determinando un conflitto tra il difetto formale della notifica tardiva e il contenuto sostanziale della dichiarazione, ossia l'asserzione che l'interesse legittimo alla prosecuzione del giudizio era venuto meno per cause sopravvenute. La questione presentava una rilevanza specificamente processuale e teorica: se il difetto formale della tardività della notifica ostacolasse anche la possibilità di accertare e dichiarare la carenza di interesse sopravvenuta, oppure se quest'ultima potesse essere accertata autonomamente dal giudice indipendentemente dal vizio di tempestività.

La motivazione del giudice

Il collegio ha articolato il proprio ragionamento distinguendo il piano formale dal piano sostanziale. Innanzitutto ha riconosciuto che la tardività della notifica, avvenuta solo cinque giorni prima dell'udienza anziché nei dieci giorni richiesti dall'articolo 84, terzo comma del codice di rito, esclude la possibilità di dichiarare estinto il giudizio secondo la procedura ordinaria di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), che disciplina propriamente la rinuncia al ricorso. Tuttavia il TAR ha osservato che la dichiarazione della ricorrente conteneva un'affermazione esplicita e inequivocabile di sopravvenuta carenza di interesse, elemento che sussiste indipendentemente dal profilo della tardività. Il giudice ha quindi ritenuto che la carenza di interesse sopravvenuta costituisce un motivo autonomo e distinto di improcedibilità del ricorso, fondato sugli articoli 35 comma 1 lettera c), 84 comma 4 e 85 comma 9 del codice del processo amministrativo, e che tale dichiarazione di improcedibilità poteva essere pronunciata al di là del difetto formale della notifica inidonea. Relativamente alle spese di lite, il giudice ha richiamato i principi enunciati nell'ordinanza cautelare numero 311 del 15 aprile 2022 e ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, il quale dispone che la parte che promuove il ricorso deve comunque sopportarne i costi anche quando il ricorso diviene improcedibile nel corso del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, eliminando dalla cognizione la questione di merito e risolvendo la controversia su un presupposto strettamente processuale. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite nell'importo di duemila euro oltre il rimborso forfettario del quindici percento, seguendo il principio per cui il soccombente deve rifondere all'amministrazione resistente i costi sostenuti. Ha inoltre ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa competente. Infine, in tutela dei diritti e della dignità della parte ricorrente, ha disposto l'oscuramento integrale delle generalità della ricorrente e di ogni dato idoneo all'identificazione personale, in applicazione del decreto legislativo numero 196 del 2003 e del Regolamento europeo numero 679 del 2016 sulla protezione dei dati personali.

Massima

La carenza di interesse sopravvenuta al ricorso amministrativo, quando esplicitamente dichiarata dalla parte ricorrente, integra motivo autonomo di improcedibilità della causa secondo il codice del processo amministrativo, indipendentemente dalla tempestività della notifica di tale dichiarazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandro Fede,	Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo,	Referendario
per l’annullamento
- del provvedimento n° 0013787 del 18.02.2022 (protocollo Uscita), n° 0013774 (protocollo Interno), fasc. n. 789/2021, adottato in data 18.02.2022 (e notificato in pari data) dal Prefetto della Provincia di Bergamo, avente ad oggetto il diniego dell’iscrizione della -OMISSIS- nella c.d. “white list”, nonché l’informazione antimafia interdittiva ai sensi degli articoli 84, 89 bis e 91 d.lgs. n. 159/2011;
- nonché di ogni altro atto presupposto e/o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Miriam Posillipo e Mara Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e U.T.G. – Prefettura di Bergamo, in persona del Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. – Prefettura di Bergamo;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso “per sopravvenuta carenza di interesse”, firmata dalla stessa ricorrente e da uno dei suoi difensori.
La notifica però è stata effettuata il 6.10.2023, cioè solo cinque giorni prima dell’udienza pubblica dell’11.10.2023, anziché almeno dieci giorni prima come prescrive l’art. 84, 3° comma, c.p.a.
Stante la tardività della notifica, non si può dichiarare estinto il giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Tuttavia la dichiarazione di rinuncia reca l’espressa affermazione che è sopravvenuta la carenza di interesse del ricorrente rispetto al ricorso, e pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile per tale ragione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, dell’art. 84, comma 4 e dell’art. 85, comma 9 c.p.a.
Richiamata la motivazione dell’ordinanza cautelare n. 311 del 15.4.2022, le spese legali vanno poste a carico della ricorrente in base al principio della soccombenza virtuale, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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