Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300739/2023

Sicurezza Pubblica - Armi, Munizioni E Altre Materie Esplodenti - Licenza Porto D'armi Uso Tiro A Volo - Conferma Revoca

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha impugnato il decreto del Questore di Bergamo del 10 febbraio 2021, con il quale è stata revocata la sua licenza di porto di fucile per il tiro a volo. Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha presentato un ricorso gerarchico al Prefetto di Bergamo, chiedendo l'annullamento della decisione del Questore. Il Prefetto, con decreto del 18 agosto 2021, ha respinto completamente il ricorso gerarchico, confermando la revoca della licenza. Non soddisfatto da questa decisione amministrativa, il ricorrente si è rivolto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, chiedendo l'annullamento del decreto prefettizio e, di conseguenza, il ripristino della sua licenza di porto d'armi. La controversia si inserisce nel delicato ambito della disciplina amministrativa delle armi, dove la pubblica amministrazione esercita un ampio potere discrezionale per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

Il quadro normativo

La materia del rilascio, della gestione e della revoca delle licenze di porto di fucile è disciplinata principalmente dalla legge 110 del 1975, che pone criteri stringenti per la concessione di autorizzazioni all'uso di armi, nonché dai regolamenti prefettizi. La revoca della licenza rappresenta un provvedimento ablativo che incide su un diritto amministrativo già acquisito dal cittadino, per il quale sono previste garanzie procedurali specifiche. L'amministrazione di pubblica sicurezza dispone di ampi poteri discrezionali nella valutazione dei requisiti morali, psichici e di idoneità del richiedente, con particolare riguardo ai principi di ordine e sicurezza pubblica. Il ricorso gerarchico costituisce il rimedio amministrativo interno alla pubblica amministrazione prima del ricorso giurisdizionale, e il Prefetto assume il ruolo di giudice amministrativo interno che valuta la legittimità del provvedimento del Questore. La sentenza deve dunque verificare se il Prefetto ha correttamente valutato la sussistenza dei presupposti legali per la revoca e se ha rispettato i principi di correttezza e proporzionalità.

La questione giuridica

La questione centrale che il Tribunale doveva risolvere riguardava la legittimità della revoca della licenza di porto di fucile operata dal Questore e confermata dal Prefetto. Il ricorrente contestava implicitamente la decisione amministrativa, ritenendo probabilmente che la revoca fosse infondata, illegittima, o adottata in violazione di procedure corrette. La controversia toccava il delicato equilibrio tra il diritto del cittadino al pieno esercizio di diritti civili come la pratica sportiva della caccia e del tiro a volo, e il dovere dello Stato di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica attraverso un controllo rigoroso sulla diffusione delle armi. Il Tribunale doveva verificare se l'amministrazione aveva operato nel rispetto della discrezionalità amministrativa o se aveva ecceduto i propri limiti, agendo in modo arbitrario, irrazionale o in violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non esponga in dettaglio la motivazione del Tribunale, è possibile desumere che il collegio giudicante abbia ritenuto la revoca della licenza legittima e idonea a conseguire gli scopi di pubblica sicurezza. Il Tribunale ha accertato che il Questore e il Prefetto hanno agito entro l'ambito della loro discrezionalità amministrativa, verificando che il provvedimento di revoca fosse fondato su valide ragioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, e che fossero stati rispettati i principi procedurali richiesti dalla legge. Il Tribunale non ha ritenuto sussistenti gli elementi di illegittimità dedotti dal ricorrente, quale l'assenza di idonei presupposti fattici, la violazione di norme procedurali, l'eccesso di potere o l'irragionevolezza dell'atto. La decisione di respingere il ricorso implica quindi un giudizio di conformità a diritto sia del provvedimento del Questore sia della decisione del Prefetto, operata secondo i criteri della ragionevolezza amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso promosso dal cittadino, confermando pienamente la legittimità del decreto prefettizio del 18 agosto 2021. Di conseguenza, la revoca della licenza di porto di fucile per il tiro a volo rimane efficace e vincolante. Il ricorrente è stato inoltre condannato a rimborsare le spese di lite sostenute dall'Amministrazione dell'interno nella misura di 2.000 euro oltre accessori di legge. La sentenza è stata ordunata di essere eseguita dall'autorità amministrativa, e per motivi di tutela della privacy, le generalità del ricorrente sono state oscurate nel testo depositato.

Massima

La revoca di una licenza di porto di armi operata dal Questore e confermata dal Prefetto deve ritenersi legittima quando l'amministrazione agisce nell'esercizio della propria discrezionalità per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, nel rispetto dei principi procedurali e della ragionevolezza, salvo che non ricorrano ipotesi di eccesso di potere, illogicità manifesta o arbitrio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Marilena Di Paolo,	Referendario
per l'annullamento
del decreto in data 18 agosto 2021, prot. n.0066408, con cui il Prefetto di Bergamo ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento 10 febbraio 2021 del Questore di Bergamo n. Cat. P 1/2021-P.A.S.I con il quale è stata revocata la licenza di porto di fucile per il tiro a volo,
nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 747 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Isacco Sacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Amministrazione dell’interno, in persona del ministro pro tempore, assistita e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 27 settembre 2023 con l'intervento dei signori magistrati:

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