SICUREZZA PUBBLICA - ARMI, MUNIZIONI E ALTRE MATERIE ESPLODENTI - LICENZA PORTO D'ARMI USO CACCIA – RINNOVO - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300669/2023 |
| Esito | Accolto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Alessandro Fede, Referendario per l'annullamento - del provvedimento del Questore della Provincia di Bergamo -OMISSIS-, recante diniego alla istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia avanzata dal ricorrente; - di ogni atto presupposto e/o conseguenziale e/o comunque connesso, anche ignoto. sul ricorso numero di registro generale 254 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Benaglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Ministero dell’Interno a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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