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Sentenza n. 202300659/2023

Sentenza n. 202300659/2023

SICUREZZA PUBBLICA - ARMI, MUNIZIONI E ALTRE MATERIE ESPLODENTI - LICENZA PORTO D'ARMI USO CACCIA - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300659/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, per ottenere l'annullamento di un provvedimento del Questore di Brescia del 18 febbraio 2020, che aveva respinto la sua istanza di rilascio e rinnovo della licenza di porto d'armi per uso caccia. La vicenda rientra nella materia delle autorizzazioni amministrative per il possesso e il porto di armi, competenza esclusiva delle autorità di pubblica sicurezza. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Enzo Bosio, ha contestato la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, sostenendo che il provvedimento fosse affetto da vizi procedurali o sostanziali tali da renderlo annullabile. La causa è stata discussa nell'udienza pubblica del 12 luglio 2023, con la costituzione in giudizio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in difesa del Questore.

Il quadro normativo

Le licenze di porto d'armi sono disciplinate dalla legislazione nazionale sulla pubblica sicurezza, nella quale trovano fondamento i principi di ordine pubblico e sicurezza pubblica che giustificano il controllo amministrativo sui cittadini che intendono detenere armi da fuoco. L'amministrazione competente, rappresentata dal Questore quale autorità periferica del Ministero dell'Interno, ha il potere e il dovere di valutare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per il rilascio o il rinnovo delle licenze, operando secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Tali provvedimenti, proprio perché incidono su diritti e libertà fondamentali, devono essere adeguatamente motivati e sottoposti al sindacato della legittimità da parte della giurisdizione amministrativa, che verifica il rispetto della procedura, la correttezza della valutazione e l'assenza di eccesso di potere.

La questione giuridica

La controversia ha riguardato la legittimità del rifiuto opposto dall'Amministrazione all'istanza di rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi, questione che implica il bilanciamento tra il diritto del cittadino alla disponibilità di mezzi di autodifesa e gli interessi pubblici di sicurezza e ordine pubblico. Il ricorrente ha sostenuto che il provvedimento fosse viziato da illegittimità sia procedurali che sostanziali, potendo derivare il vizio da una motivazione insufficiente, da una valutazione irragionevole dei presupposti normativi o da un'applicazione eccessiva del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione. La questione giuridica centrale era dunque se l'Amministrazione avesse esercitato correttamente le proprie competenze secondo i canoni della ragionevolezza e della proporzionalità, ovvero se fosse incorsa in un eccesso di potere ritenuto dal ricorrente insostenibile.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha ritenuto che il ricorso fosse fondato dopo aver valutato gli atti della causa e le argomentazioni delle parti esposte nell'udienza del 12 luglio 2023. Il giudice amministrativo ha accertato l'esistenza di uno o più vizi del provvedimento impugnato, considerando che l'Amministrazione aveva adottato la decisione di diniego in violazione di principi operativi essenziali della gestione delle pratiche relative alle licenze di porto d'armi. Il TAR ha ritenuto che il provvedimento del Questore non presentasse una motivazione congrua alle circostanze concrete, ovvero che l'applicazione dei criteri di valutazione fosse stata affetta da irragionevolezza o da errata interpretazione della normativa vigente. Il collegio ha quindi concluso che sussistevano i presupposti per dichiarare l'illegittimità dell'atto e per procedere al suo annullamento, ripristinando la posizione giuridica del ricorrente quale se il diniego non fosse mai avvenuto.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento del 18 febbraio 2020 con il quale il Questore aveva respinto l'istanza di rilascio-rinnovo della licenza di porto d'armi per uso caccia. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio nella misura di duemila euro, oltre agli accessori e alle spese generali, nonché al rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente secondo le modalità previste dalla normativa procedimentale. La sentenza è stata resa esecutiva con ordine diretto all'autorità amministrativa, determinando dunque il dovere concreto del Questore di provvedere nuovamente sulla domanda del ricorrente secondo criteri di corretta amministrazione. L'anonimato del ricorrente è stato ordinato a tutela della riservatezza dello stesso in materia di dati sensibili.

Massima

L'amministrazione competente al rilascio e al rinnovo di licenze di porto d'armi deve operare secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, fornendo una motivazione congrua alle specificità del caso concreto, e il diniego affetto da vizi procedurali o sostanziali, ivi compresa la motivazione insufficiente o irragionevole, è soggetto ad annullamento da parte della giurisdizione amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Marilena Di Paolo,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento 18.02.2020 nr.prot.-OMISSIS--2946/41/2020/cat.6-F/P.A.S.I. a firma del Questore di Brescia con il quale veniva respinta l’istanza di rilascio-rinnovo della licenza di porto d'armi per uso caccia a -OMISSIS-.
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 378 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Bosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Aldo Moro 54;
il Questore pro tempore di Brescia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Questore di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il pres. cons Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre accessori e spese generali; nonché a rifondere alla parte ricorrente il contributo unificato versato, al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6 bis 1, del d.P.R. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 12 luglio 2023 con l'intervento dei signori magistrati:

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