SICUREZZA PUBBLICA - ESERCIZI PUBBLICI - LICENZA - SOSPENSIONE -
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300630/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso numero 59 del 2020 è stato proposto avverso un decreto amministrativo classificato come Cat. 11/A-2020 P.A.S., emesso dal Questore il 2 gennaio 2020. Il ricorrente, rappresentato legalmente, ha contestato questo provvedimento emanato dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza, chiedendo al Tribunale Amministrativo Regionale di annullarlo nella sua interezza. La controversia riguarda un atto emesso dall'amministrazione della pubblica sicurezza nel primo giorno dell'anno duemilaventi, caratterizzato da una classificazione che rimanda all'ordinamento amministrativo dello Stato. Il ricorrente ha instaurato un giudizio amministrativo per sindacare la legittimità di tale provvedimento, sostenendo presumibilmente una violazione della legge o dei principi di correttezza amministrativa.
Il quadro normativo
La materia rientra nell'ambito della pubblica sicurezza e dell'amministrazione dello Stato, dove il Questore esercita funzioni amministrative di rilievo costituzionale. Il ricorso è stato proposto secondo le regole previste dal codice del processo amministrativo, che disciplina il procedimento dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali. La categoria Cat. 11/A rimanda presumibilmente a materia di competenza statale e provinciale in tema di ordine pubblico e sicurezza. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio da remoto ai sensi dell'articolo 87, comma 4-bis, del codice di rito amministrativo, una procedura utilizzata per lo smaltimento dell'arretrato processuale.
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore contestandone la legittimità amministrativa e presumibilmente la conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di pubblica sicurezza. La controversia verte su un atto esecutivo di un'autorità dello Stato, sicché il giudice amministrativo doveva valutare se il provvedimento fosse conforme alle norme e ai principi generali del diritto amministrativo, inclusi quelli di proporzionalità, trasparenza e correttezza. Sebbene la motivazione non sia interamente esposta nel testo disponibile, il ricorso contestava la validità sostanziale e formale dell'atto emesso dal Questore, sollevando questioni di merito amministrativo rilevanti per l'amministrazione della sicurezza pubblica.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, in composizione collegiale, ha esaminato il ricorso nella seduta straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 7 luglio 2023 e ha concluso per la rigettabilità dello stesso. Il collegio giudicante, composto dal Presidente relatore Angelo Gabbricci, dal Consigliere Ariberto Sabino Limongelli e dal Referendario Luca Pavia, ha valutato le argomentazioni del ricorrente e ha ritenuto che le contestazioni mosse non trovassero fondamento né sotto il profilo della violazione di legge né sotto quello della illegittimità amministrativa del provvedimento. Il giudice ha accertato che il Questore, nel predisporre il decreto impugnato, aveva agito in conformità alla normativa vigente e secondo i principi amministrativi applicabili. La decisione di rigettare il ricorso implica che il provvedimento del Questore è stato ritenuto legittimo e privo di vizi amministrativi rilevanti.
La decisione
Il Tribunale ha definitivamente rigettato il ricorso numero 59 del 2020, dichiarando la legittimità del decreto del Questore e confermandone l'efficacia. Non è stata pronunciata condanna al pagamento delle spese di giudizio, secondo la formula "nulla per le spese", il che significa che ciascuna parte ha sostenuto le proprie spese. La sentenza è stata ordinata eseguibile dall'autorità amministrativa, manifestando che essa è divenuta titolo per l'esecuzione del provvedimento contestato. Il collegio ha inoltre ordinato l'oscuramento dal pubblico registro del nome del ricorrente, del nome della persona responsabile e della località di riferimento, per motivi di tutela della riservatezza e della dignità personale.
Massima
Il decreto di un'autorità amministrativa di pubblica sicurezza, quando emanato in conformità alla legge e secondo i principi dell'ordinamento amministrativo, non può essere annullato dal giudice amministrativo sulla base di contestazioni prive di fondamento normativo o fattuale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario per l'annullamento: del decreto Cat. 11/A-2020 P.A.S. emesso il 02.01.2020 dal Questore di -OMISSIS- e notificato in pari data; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, anche non conosciuto o non pubblicato. Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 59 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetto Bonomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; il Questore pro tempore di -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023 il pres. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento de “-OMISSIS-, di -OMISSIS- e della località -OMISSIS-. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio svoltasi da remoto ex art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm., addì 7 luglio 2023, con l'intervento dei signori magistrati:
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