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Sentenza n. 202300621/2023

Sentenza n. 202300621/2023

SICUREZZA PUBBLICA - ARMI E MUNIZIONI - PORTO DI FUCILE USO CACCIA – DINIEGO DI RILASCIO DELLA LICENZA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300621/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, per impugnare il decreto emesso dal Questore della Provincia di Mantova in data 15 novembre 2019. Il decreto aveva respinto l'istanza presentata dal ricorrente per il rilascio della licenza di porto di fucile ad uso di caccia. Il ricorso è stato iscritto al registro generale del TAR con il numero 135 dell'anno 2020, dunque proposto a circa tre mesi di distanza dal provvedimento impugnato. Il ricorrente lamentava l'illegittimità della decisione questorile e chiedeva l'annullamento del decreto nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi al diniego. La controversia ha avuto corso per un periodo considerevole, con l'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato che si è svolta in camera di consiglio il 7 luglio 2023, ormai quasi quattro anni dopo la presentazione del ricorso iniziale.

Il quadro normativo

La materia del rilascio delle licenze per il porto di fucile è disciplinata da una cornice normativa che attribuisce al Questore il compito di valutare le istanze dei cittadini secondo criteri di sicurezza pubblica e sulla base delle qualifiche soggettive del richiedente. La decisione questorile è un provvedimento amministrativo soggetto al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo per verificarne la legittimità, la correttezza procedurale e l'assenza di vizi. Il codice del processo amministrativo disciplina altresì la questione della rilevanza dell'interesse della parte nel corso del procedimento, elemento essenziale affinché il giudice possa decidere nel merito della controversia. La causa è stata decisa secondo le norme del codice di procedura amministrativa, compresa la disposizione che consente al giudice di dichiare l'improcedibilità quando viene meno l'interesse della parte durante il corso del giudizio.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia era costituito dalla legittimità del provvedimento questorile di diniego del porto di fucile. Tuttavia, nel corso del procedimento giudiziale, che si è protratto per quasi quattro anni dal maggio 2020 al luglio 2023, la situazione del ricorrente è mutata in modo tale da determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia della sentenza sul merito. La questione di diritto che il TAR ha dovuto affrontare era quindi se dovesse procedere alla decisione nel merito della illegittimità del decreto questorile oppure se dovesse dichiare il ricorso improcedibile in ragione della perdita sopravvenuta della ragione per cui il ricorrente aveva chiesto la tutela giurisdizionale.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, presieduto dal Presidente Gabbricci e composto dai consiglieri Sabino Limongelli e dal referendario Pavia, ha valutato la posizione del ricorrente alla luce delle circostanze attuali e ha ritenuto che nel corso del procedimento fosse venuto a mancare l'interesse concreto e attuale del ricorrente alla pronuncia della sentenza. Sebbene il ricorso fosse stato regolarmente proposto e fondato su lamentele giuridicamente tutelabili, la situazione fattuale aveva subito mutamenti tali da rendere la sentenza nel merito priva di utilità pratica per il ricorrente. Il TAR ha quindi preferito non decidere nel merito della controversia, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse piuttosto che pronunciarsi sulla legittimità del decreto questorile. Tale soluzione è coerente con i principi della giustizia amministrativa, che richiedono la sussistenza di un interesse concreto e attuale da parte del ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rigettando quindi la domanda del ricorrente non per un giudizio nel merito bensì per una ragione di carattere procedurale. Il collegio ha inoltre provveduto a compensare le spese del giudizio tra le parti, disposizione che indica l'assenza di una parte chiaramente soccombente e riflette il fatto che il giudice non ha pronunciato una condanna al pagamento delle spese a carico di alcuna parte. Ha infine ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificare i soggetti coinvolti nei fatti di causa, a tutela della dignità della parte interessata secondo le norme sulla privacy.

Massima

Il processo amministrativo è improcedibile quando nel corso del giudizio venga a mancare l'interesse concreto e attuale della parte ricorrente alla pronuncia della sentenza, indipendentemente dalla fondatezza nel merito delle sue lamentele nei confronti del provvedimento amministrativo impugnato. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto del 15 novembre 2019 con cui il Questore della Provincia di Mantova ha respinto l'istanza del ricorrente volta al rilascio del porto di fucile per uso caccia; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso nonché non conosciuto; sul ricorso numero di registro generale 135 del 2020, proposto da ricorrente rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Rotondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno e Questura di Mantova, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Mantova; Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 7 luglio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 luglio 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati: Esito: IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE Tribunale: TAR LOMBARDIA BRESCIA Sezione: SEZIONE PRIMA Data: 7 luglio 2023

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del decreto del 15 novembre 2019 con cui il Questore della Provincia di Mantova ha respinto l’istanza del ricorrente volta al rilascio del porto di fucile per uso caccia; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso nonché non conosciuto;
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Rotondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e Questura di Mantova, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Mantova;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 7 luglio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 luglio 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:

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