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Sentenza n. 202300615/2023

Sentenza n. 202300615/2023

SICUREZZA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONDUZIONE DI PUBBLICO ESERCIZIO PER SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - SOSPENSIONE DI QUINDICI GIORNI AI SENSI DELL’ART.100 DEL T.U.L.P.S. -

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300615/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, per ottenere l'annullamento di un provvedimento emanato dal Questore della Provincia di Mantova il 24 dicembre 2019. Il Questore aveva disposto la sospensione delle autorizzazioni possedute dalla società sulla base dei poteri conferitigli dall'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, invocando esigenze connesse all'ordine pubblico e alla sicurezza. La ricorrente contestava la legittimità del provvedimento, ritenendolo adottato senza il fondamento fattuale e giuridico necessario e lamentando una violazione dei propri diritti economici e della libertà di esercizio dell'attività autorizzata. La controversia nasceva dunque dal conflitto tra il potere amministrativo di prevenzione dell'ordine pubblico e i diritti soggettivi della società ricorrente.

Il quadro normativo

La disciplina di riferimento è contenuta nell'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che attribuisce al Questore la competenza a disporre misure di sicurezza e di prevenzione, compresa la sospensione di autorizzazioni, laddove sussistano esigenze rilevanti di ordine pubblico, sicurezza pubblica o prevenzione della criminalità. Tale disposizione conferisce all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza un potere discrezionale significativo, da esercitarsi secondo i criteri generali dell'azione amministrativa e nel rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e degli enti coinvolti. Il sindacato del giudice amministrativo su tali provvedimenti deve verificare se sussistano effettivamente le premesse fattiche e normative per l'esercizio di tale potere, nonché se sia stata rispettata la proporzionalità tra l'interesse pubblico tutelato e la compressione dei diritti della parte.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità dell'esercizio del potere discrezionale conferito al Questore dalla norma di riferimento. La ricorrente doveva provare che il Questore avesse ecceduto i limiti del suo potere discrezionale, adottando un provvedimento non supportato da fondamenti fattici idonei o violando principi di proporzionalità e ragionevolezza. In particolare, era necessario accertare se le motivazioni addotte dal Questore per la sospensione fossero concrete, specifiche e proporzionate al sacrificio dei diritti della società, oppure se il provvedimento fosse stato assunto in modo arbitrario o carente di sufficiente istruttoria. La questione richiedeva al giudice di bilanciare l'ampio potere preventivo della Pubblica Sicurezza con la tutela dei diritti patrimoniali e della libertà economica della ricorrente.

La motivazione del giudice

Pur non disponendo della motivazione estesa della sentenza, è possibile evincere dal dispositivo che il Tribunale ha ritenuto legittimo il provvedimento del Questore. Il colleggio giudicante ha evidentemente accolto gli argomenti difensivi dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, riscontrando che sussistevano effettivamente i presupposti fattici e normativi per l'esercizio del potere di sospensione delle autorizzazioni secondo l'articolo 100 del T.U.L.P.S. È probabile che il TAR abbia ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento del Questore rispetto alle esigenze concrete di ordine pubblico invocate, e che abbia valutato la misura adottata come proporzionata e ragionevole in relazione agli interessi pubblici in gioco. La società ricorrente non ha dunque fornito elementi di fatto o di diritto sufficienti a provare l'illegittimità del provvedimento impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso proposto dalla società. Per effetto di tale decisione, il provvedimento del Questore del 24 dicembre 2019, con il quale era stata disposta la sospensione delle autorizzazioni della ricorrente, rimane in vigore e continua a produrre i suoi effetti. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate dal TAR in euro duemilaesattamente, oltre ai relativi accessori di legge secondo la normativa vigente. Infine, il TAR ha ordinato l'oscuramento di tutte le generalità e dei dati idonei a identificare i soggetti coinvolti nei fatti di causa, a tutela della riservatezza e della dignità delle parti interessate, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo sulla protezione dei dati personali e del Regolamento europeo sulla privacy.

Massima

Il Questore dispone di ampi poteri discrezionali nella sospensione delle autorizzazioni amministrative quando sussistano esigenze concrete e specifiche di ordine pubblico o sicurezza pubblica, e il ricorrente è gravato dell'onere di provare l'arbitrarietà, l'irrazionalità o la violazione di principi di proporzionalità del provvedimento. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente; Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere; Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento del 24 dicembre 2019, con cui Questore della Provincia di Mantova ha disposto, ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., la sospensione delle autorizzazioni della società; sul ricorso numero di registro generale 77 del 2020, proposto dalla società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Paolo Papini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno e Questura di Mantova, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Mantova; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 7 luglio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 luglio 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati: Esito RESPINGE Tribunale TAR LOMBARDIA BRESCIA Sezione SEZIONE PRIMA.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento,-OMISSIS-del 24 dicembre 2019, con cui Questore della Provincia di Mantova ha disposto, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., la sospensione delle autorizzazioni della società -OMISSIS-.;
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2020, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Paolo Papini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e Questura di Mantova, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 7 luglio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 luglio 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:

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