SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - AVVISO ORALE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300578/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino della provincia di Brescia ha impugnato un provvedimento del Questore della provincia, notificato il 2 aprile 2021, mediante il quale l'autorità di pubblica sicurezza ha intimato al ricorrente di tenere per il futuro un comportamento conforme alla legge. Si tratta di un avviso amministrativo, uno strumento tipico dell'attività di polizia amministrativa che il Questore utilizza quando riscontra comportamenti che, pur non costituendo reato, sono ritenuti incompatibili con il rispetto dell'ordine pubblico o della legalità. Il ricorso è stato presentato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, il quale era chiamato a valutare se il Questore avesse agito entro i limiti della sua competenza e secondo le modalità procedurali previste dall'ordinamento. La controparte era rappresentata dal Ministero dell'Interno attraverso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, incaricata della difesa dell'amministrazione.
Il quadro normativo
I Questori, quali organi della polizia di Stato, dispongono di ampi poteri amministrativi di prevenzione e di tutela dell'ordine pubblico, riconosciuti principalmente dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Decreto del Presidente della Repubblica n. 773 del 1931) e da varie leggi speciali in materia di prevenzione. Tra gli strumenti a loro disposizione figurano gli avvisi e le diffide amministrative, con cui intimano a soggetti di tenere comportamenti conformi alla legge, specialmente quando sussistano indizi di attività potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico o lesive di interessi dello Stato. Questi provvedimenti si inquadrano nell'esercizio della funzione amministrativa di prevenzione e non costituiscono sanzioni penali, pur comportando conseguenze giuridiche significative qualora non rispettati. Il giudizio amministrativo deve verificare la legittimità dell'atto sotto il profilo della competenza, della procedura seguita e della congruità delle motivazioni che lo sorreggono.
La questione giuridica
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso intimatogli dal Questore, probabilmente sollevando obiezioni sul merito della decisione, sulla violazione di diritti procedurali, sulla mancanza di idonei presupposti fattuali o su un eventuale eccesso di potere dell'autorità. La controversia si situava quindi nel delicato equilibrio tra i poteri cautelari e preventivi dell'amministrazione della pubblica sicurezza da un lato, e i diritti e le libertà del cittadino dall'altro. Il giudice amministrativo doveva valutare se il comportamento ascritto al ricorrente fosse effettivamente incompatibile con l'ordine pubblico e la legalità, e se la scelta dell'avviso come strumento cautelare fosse proporzionata e ragionevole alla luce della situazione concreta.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato gli atti di causa e ascoltato i difensori delle parti in udienza pubblica il 21 giugno 2023, ha ritenuto che il provvedimento del Questore fosse stato emesso legittimamente e nel rispetto della normativa vigente. Il collegio giudicante ha evidentemente accolto le argomentazioni dell'Amministrazione dell'Interno circa la fondatezza dei presupposti che avevano giustificato l'emanazione dell'avviso, riconoscendo al Questore l'esercizio appropriato dei suoi poteri di prevenzione. Il TAR ha quindi ritenuto che il ricorrente non potesse lamentare violazioni procedurali significative o un arbitrio nell'azione amministrativa, e che la misura intimata fosse conforme alle leggi e ai principi di ragionevolezza e proporzionalità che disciplinano l'esercizio dei poteri pubblici.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha rigettato integralmente il ricorso, confermando così la piena legittimità del provvedimento del Questore. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate dal giudice nella misura di duemila euro, oltre alle spese generali e agli accessori eventualmente dovuti. Il TAR ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza secondo le modalità ordinarie, e ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e della località di Manerbio dal testo pubblicato, al fine di tutelare la privacy dell'interessato.
Massima
L'avviso intimato dal Questore di tenere un comportamento conforme alla legge è un provvedimento amministrativo di prevenzione legittimamente esercitabile nell'ambito dei poteri discrezionali dell'autorità di pubblica sicurezza, qualora fondato su idonei presupposti fattuali e rispettoso dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Marilena Di Paolo, Referendario per l'annullamento del provvedimento n.12/ii-div.anticr./mis.prev., notificato in data 02.04.2021, con cui il Questore della provincia di Brescia ha notificato all’interessato l'avviso di tenere per il futuro un comportamento conforme alla legge. Nel giudizio, introdotto con il ricorso numero di registro generale 323 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Abate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; l’Amministrazione dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali e accessori se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente, nonché della località di Manerbio. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 21 giugno 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
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