Sentenza n. 202300550/2023
Sicurezza Pubblica - Armi, Munizioni E Altre Materie Esplodenti - Licenza Porto D'armi Uso Caccia - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (sezione di Brescia) impugnando il provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Bergamo ha deciso di negare il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio. Il Questore aveva notificato al ricorrente il diniego alla richiesta di rinnovo della licenza tramite un provvedimento amministrativo formale. Il ricorrente, attraverso i suoi legali, ha contestato questa decisione ritenendola illegittima e ha chiesto al giudice amministrativo di annullarla. La vicenda rientra nella complessa materia dei poteri discrezionali dell'amministrazione della pubblica sicurezza in materia di armi da fuoco, dove si confrontano il diritto del cittadino a esercitare la caccia e il dovere dello Stato di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica.
Il quadro normativo
La disciplina del porto d'armi per uso venatorio è contenuta principalmente nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (decreto del Presidente della Repubblica n. 773 del 1931) e nelle successive modificazioni. Il Questore, quale autorità territoriale della pubblica sicurezza, ha il potere di rilasciare, rifiutare o revocare le licenze di porto d'armi secondo criteri stabiliti dalla legge, valutando l'idoneità psico-fisica, morale e comportamentale del richiedente. Tale potere, sebbene discretivo, non è esercitabile in modo arbitrario o irragionevole, ma deve sempre essere motivato e coerente con i principi di legalità e proporzionalità. Le decisioni del Questore sono soggette al sindacato del giudice amministrativo, che può annullarle qualora riscontri vizi di legittimità quali la violazione di legge, l'eccesso di potere o la mancanza o contraddittorietà della motivazione.
La questione giuridica
Il contenzioso verte sulla legittimità del diniego al rinnovo della licenza di porto di fucile per caccia. La questione centrale è se il Questore abbia correttamente applicato la disciplina legale e i presupposti normativi per la concessione del rinnovo, oppure se abbia ecceduto nella sua discrezionalità amministrativa. In particolare, il ricorrente contesta che il provvedimento di diniego non fosse adeguatamente fondato su motivi legittimi o che fossero stati violati i criteri di valutazione stabiliti dalla legge. La controversia riguarda il corretto esercizio del potere amministrativo in una materia dove la legge riconosce un'ampia discrezionalità all'amministrazione, ma questa non può degenerare in arbitrio né può prescindere da una corretta motivazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento del Questore, il che significa che il collegio giudicante ha riscontrato nell'atto impugnato un vizio di legittimità sostanziale o procedurale. Sebbene il testo disponibile non contenga una motivazione analitica articolata, l'accoglimento del ricorso denota che il giudice ha valutato gli elementi di fatto e di diritto portati dal ricorrente e ha concluso che il Questore abbia violato la normativa vigente, ecceduto la propria discrezionalità o non abbia fornito una motivazione sufficiente e coerente per il diniego. L'assenza di rappresentanti dell'amministrazione resistente in udienza potrebbe aver inciso sull'opportunità del giudice di accogliere integralmente le doglianze ricorrenti. La decisione riflette l'applicazione del principio che anche l'esercizio dei poteri discrezionali deve sottostare al controllo giurisdizionale e non può sfuggire ai parametri di ragionevolezza e legalità.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato in toto il provvedimento del Questore che negava il rinnovo della licenza di porto di fucile per caccia. Il Ministero dell'Interno è stato condannato a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro duemilacinquecento, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato secondo le disposizioni vigenti. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente. Inoltre, in ossequio alle norme sulla protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003 e Regolamento UE 679 del 2016), il collegio ha disposto l'oscuramento della generalità e di qualsiasi dato identificativo del ricorrente nel testo della sentenza, a tutela della sua dignità e dei suoi diritti.
Massima
L'amministrazione della pubblica sicurezza nell'esercizio della discrezionalità in materia di licenze di porto d'armi non può negare il rinnovo senza una motivazione adeguata e coerente con i presupposti legali, essendo i suoi provvedimenti sempre sottoponibili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Alessandro Fede, Referendario per l'annullamento - del provvedimento Catg. -OMISSIS-/II^/2020 – P.A.S.I. datato -OMISSIS-e notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con cui il Questore della Provincia di Bergamo ha decretato il diniego all'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia al ricorrente (doc. 1); - di tutti gli atti allo stesso preordinati, conseguenti e/o connessi. sul ricorso numero di registro generale 388 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco De Marini e Alex Belotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Francesco De Marini in Milano, via E. Visconti Venosta, n.7; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito il difensore di parte ricorrente, nessuno presente per l’Amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Ministero dell’Interno a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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