SICUREZZA PUBBLICA - ARMI, MUNIZIONI E ALTRE MATERIE ESPLODENTI - LICENZA PORTO D'ARMI USO CACCIA – RINNOVO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300537/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia contro il decreto emanato dal Questore di Bergamo in data 9 dicembre 2020, con il quale è stato negato il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia precedentemente detenuta dal ricorrente. Il diniego era stato notificato il 15 dicembre 2020. La controversia riguarda dunque il diritto del cittadino di ottenere il rinnovo di un'autorizzazione amministrativa particolarmente rilevante perché attinente al diritto di detenzione e porto di armi, materia di stretta competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e soggetta a rigorosi controlli e verifiche preventive. Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento restrittivo e ha chiesto al giudice amministrativo di accertare il proprio diritto al rinnovo della licenza.
Il quadro normativo
La disciplina del porto d'armi in Italia è regolata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che attribuisce al Questore della provincia il potere e il dovere di valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per il rilascio e il rinnovo delle licenze di porto di fucile per uso caccia. Il Questore deve verificare la permanenza dei presupposti legittimanti, inclusi elementi di affidabilità morale e assenza di circostanze che costituirebbero impedimento alla detenzione di armi da fuoco. Il diniego al rinnovo rappresenta un provvedimento amministrativo incidente su diritti dei cittadini e pertanto è soggetto al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo in ordine alla sua legittimità formale e sostanziale.
La questione giuridica
La questione controversa verteva sulla legittimità della decisione del Questore di negare il rinnovo della licenza di porto di fucile. Il ricorrente presumibilmente contestava la decisione dell'amministrazione sostenendo che sussistevano ancora i requisiti di legge ovvero che il provvedimento era viziato sotto il profilo procedurale o della motivazione. In termini più generali, il caso pone il problema dell'equilibrio tra il potere discrezionale della pubblica amministrazione nel valutare l'affidabilità di chi chiede di portare armi e il diritto dei cittadini a una decisione conforme alla legge e adeguatamente motivata. Si trattava di interpretare correttamente la normativa sulla concessione e il rinnovo delle licenze di porto d'armi e di verificare se l'amministrazione aveva esercitato correttamente il proprio potere discrezionale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando il ricorso nel merito nel corso dell'udienza pubblica del 24 maggio 2023, ha ritenuto che il provvedimento del Questore fosse legittimo e fondato sulla legge. Sebbene la sentenza non riporti sviluppi motivazionali articolati, il suo esito di rigetto implica che il collegio giudicante abbia ritenuto che il Questore avesse correttamente valutato i presupposti normativi per il diniego, verosimilmente accertando l'insussistenza o la perdita di taluni requisiti soggettivi richiesti dalla legge oppure avesse individuato circostanze che legittimavano il provvedimento restrittivo. Il giudice ha quindi riconosciuto che il Questore non aveva ecceduto i confini della propria discrezionalità amministrativa e che il provvedimento impugnato era proporzionato e conforme all'ordinamento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia ha respinto il ricorso presentato dal cittadino, confermando la legittimità del decreto del Questore che ha negato il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in mille euro, oltre agli accessori di legge dovuti al Ministero dell'Interno che si era costituito in giudizio per difendere l'atto amministrativo. La sentenza è stata ordinata in esecuzione presso l'autorità amministrativa competente.
Massima
Il Questore, nel valutare se rinnovare la licenza di porto d'armi per uso caccia, esercita un potere discrezionale vincolato ai requisiti legali e la sua decisione di diniego è legittima ove fondata sulla verifica dell'insussistenza o della perdita dei presupposti soggettivi richiesti dalla normativa sulla pubblica sicurezza.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, del decreto -OMISSIS- emesso il 09/12/2020, notificato in data 15/12/2020 (cfr. All. n. 1), per mezzo del quale il Questore di Bergamo ha disposto il diniego alla istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia avanzata dal ricorrente; - e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. sul ricorso numero di registro generale 87 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Boifava e Marco Velliscig, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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