Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300537/2023

Sicurezza Pubblica - Armi, Munizioni E Altre Materie Esplodenti - Licenza Porto D'armi Uso Caccia – Rinnovo - Rigetto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, del decreto -OMISSIS- emesso il 09/12/2020, notificato in data 15/12/2020 (cfr. All. n. 1), per mezzo del quale il Questore di Bergamo ha disposto il diniego alla istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia avanzata dal ricorrente;
- e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.
sul ricorso numero di registro generale 87 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Boifava e Marco Velliscig, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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