Sentenza n. 202300533/2023
Sicurezza Pubblica - Armi, Munizioni E Altre Materie Esplodenti - Licenza Porto D'armi Uso Caccia - Revoca
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato presentato da Daniele Poli davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, per contestare il decreto del Questore di Brescia del 15 luglio 2020, che aveva disposto la revoca della sua licenza di porto d'armi per uso venatorio. La decisione della Questura si fondava su carenze nella custodia delle armi: il ricorrente le ripone nel solaio della propria abitazione, accessibile a familiari e privo di custodia chiusa a chiave, mentre le munizioni erano conservate in una cascina in montagna. Il ricorrente aveva sostenuto che la custodia fosse comunque idonea e adeguata, dato che il solaio era raggiungibile solo mediante una scala retrattile e la cascina era isolata, accessibile solamente a piedi dopo circa cinquanta minuti di cammino. Tuttavia, nel corso del giudizio amministrativo, il Prefetto di Brescia aveva emesso il 18 marzo 2021 un provvedimento di divieto di detenzione di armi e materiali esplosivi nei confronti del Poli, provvedimento successivamente divenuto definitivo. Questo fatto ha radicalmente mutato i presupposti della controversia, determinando il venir meno della fondatezza della stessa.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Regio Decreto 18 giugno 1931 numero 773, articoli 10 e 43, che regola le licenze di porto d'armi. Le autorità competenti in materia sono la Questura, organo periferico del Ministero dell'Interno, e il Prefetto, che ha poteri di autotutela e di divieto di detenzione di armi e munizioni. Il contesto normativo consente tanto la revoca della licenza di porto d'armi per motivi di sicurezza pubblica o di idonea custodia quanto l'emissione di provvedimenti di divieto di detenzione, atti distinti ma concatenati logicamente. La disciplina prevede termini di decadenza per l'impugnazione dei provvedimenti, ed è consolidato il principio per cui il divieto di detenzione rappresenta una misura autonoma e prevalente rispetto alla revoca della licenza di porto.
La questione giuridica
Il punto controverso era se il ricorso contro la revoca della licenza di porto d'armi conservasse rilevanza e interesse a ricorrere quando il Prefetto avesse successivamente emesso un divieto di detenzione di armi e munizioni divenuto definitivo. In altri termini, era necessario stabilire se il divieto di detenzione fosse meramente strumentale alla revoca della licenza oppure un atto autonomamente lesivo e preclusivo, indipendente dalla questione della licenza di porto. La questione toccava il delicato equilibrio tra i poteri dell'Amministrazione nel controllo e nella limitazione dei diritti soggettivi in materia di armi, nonché i principi processuali di interesse a ricorrere e carenza di interesse.
La motivazione del giudice
Il Tribunale ha richiamato il principio già consolidato nella propria giurisprudenza con sentenza 29 marzo 2022 numero 307, secondo cui il divieto di detenzione di armi e munizioni non è meramente strumentale alla revoca del porto d'armi, ma rappresenta un atto autonomamente lesivo e indipendente. Il Collegio ha ragionato sul fondamento che non può essere logicamente consentito a una persona di portare armi nel territorio pubblico e privato se quella stessa persona non è ritenuta sufficientemente affidabile neppure per detenerle all'interno della propria abitazione. Il divieto opera pro futuro per un tempo potenzialmente indefinito, fino all'eventuale revoca da parte dell'Autorità che lo ha emanato, e vincola completamente le facoltà future di acquisire e detenere armi, prescindendo dalle circostanze passate relative alla custodia. Il Tribunale ha concluso che il divieto prefettizio, operando in modo diretto e autonomo sul diritto fondamentale di portare armi, avrebbe dovuto essere impugnato dal ricorrente nei termini di decadenza legale, e che la successiva impugnazione della revoca della licenza, pur tempestiva, diviene inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse a ricorrere, poiché l'atto del Questore assume contenuto rigidamente vincolato dal divieto prefettizio definitivo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, ossia ha ritenuto che il ricorso non poteva più proseguire nel suo iter giudiziario a causa della sopravvenuta carenza di interesse concreto a ricorrere determinata dal divieto prefettizio definitivo. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione dell'Interno nella misura di millecento cinquanta euro, oltre eventuali accessori di legge. L'ordinanza dispone che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, dando efficacia al provvedimento in modo immediato e vincolante.
Massima
Quando il Prefetto abbia emesso un provvedimento definitivo di divieto di detenzione di armi e munizioni, il ricorso contro la successiva revoca della licenza di porto d'armi diviene improcedibile per carenza di interesse a ricorrere, essendo il divieto di detenzione un atto autonomamente lesivo e logicamente preclusivo della possibilità stessa di portare armi.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Marilena Di Paolo, Referendario per l'annullamento del decreto del Questore di Brescia di data 15 luglio 2020, con il quale è stata disposta la revoca della licenza di porto d'armi per uso venatorio. Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 417 del 2020, proposto da Daniele Poli, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione; L’Amministrazione dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione dell’Amministrazione dell’interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 1. L’ordinanza cautelare reiettiva 4 settembre 2020, n. 283, emessa nel presente giudizio, espone che: «1. La Questura di Brescia, con decreto di data 15 luglio 2020, ha disposto nei confronti del ricorrente la revoca della licenza di porto d'armi per uso venatorio. 2. La decisione è stata adottata ai sensi degli art. 10 e 43 del RD 18 giugno 1931 n. 773 (…) 3. Nella relazione dei Carabinieri di data 29 novembre 2019 si precisa che le armi del ricorrente erano custodite nel solaio, a cui avevano accesso anche i familiari, e non erano collocate in una custodia chiusa a chiave. Le munizioni erano invece conservate in una cascina in montagna. 4. Nel ricorso si sostiene, in sintesi, che vi era stata cura sufficiente sia nella custodia delle armi (al solaio si accede mediante una scala retrattile) sia nella custodia delle munizioni (la cascina in montagna è raggiungibile solo a piedi, in circa 50 minuti». 2.1. Risulta peraltro che il Prefetto di Brescia, in data 18 marzo 2021 ha emesso nei confronti del Poli un provvedimento di divieto di detenzione di armi e materiali esplosivi, divenuto definitivo: ciò determina l’improcedibilità del ricorso in esame. 2.2. Invero (così questa Sezione ha disposto con la sentenza 29 marzo 2022, n. 307), «Il divieto di detenzione di armi e munizioni non è meramente strumentale alla revoca del porto d’armi e non rimane “assorbito” in quest’ultimo; anzi è di per sé preclusivo al mantenimento del porto d’armi, essendo evidente che non possa essere consentito di portare le armi a chi non sia ritenuto sufficientemente affidabile neppure per detenerle all’interno della propria abitazione (così come correttamente affermato, nel caso di specie, dal Questore di Brescia nella motivazione del provvedimento impugnato). … Inoltre, il divieto di detenzione di armi e munizioni produce i suoi effetti pro futuro per un tempo indefinito e potenzialmente illimitato, fino ad eventuale revoca dell’atto stesso da parte della medesima Autorità emanante, nel caso in cui, alla luce di circostanze sopravvenute dedotte dall’interessato e di una rinnovata valutazione della personalità dello stesso, si ritenga venuta meno l’attualità del giudizio di inaffidabilità in precedenza espresso. Ciò comporta che il divieto in questione, operando per il futuro e inibendo la detenzione di armi e munizioni per un tempo potenzialmente indefinito, è atto concretamente e immediatamente lesivo nei confronti dell’intimato quand’anche questi – come nel caso di specie – si sia già privato spontaneamente delle armi, cedendole a terzi, in data antecedente alla notifica del provvedimento prefettizio; e ciò in quanto il provvedimento in questione non mira unicamente a spossessare l’intimato delle armi e delle munizioni detenute in quel momento, bensì ad impedirgli di acquistarne e detenerne di nuove, fino ad eventuale revoca. ... Pertanto, in quanto atto direttamente ed autonomamente lesivo, il decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni avrebbe dovuto essere impugnato dal ricorrente nel termine di decadenza … Per l’effetto, l’impugnazione del decreto del Questore di Brescia del 10 novembre 2021 di revoca del porto d’armi, benché tempestiva, deve essere dichiara inammissibile per carenza originaria di interesse a ricorrere, avendo ad oggetto un atto dal contenuto rigidamente vincolato, stante il carattere definitivo del decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni e la conseguente impossibilità – logica e giuridica – di autorizzare il porto di armi in capo ad un soggetto impossibilitato persino a detenerle». 3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in € 1.500,00 oltre eventuali accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 7 giugno 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
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