SICUREZZA PUBBLICA - ARMI E MUNIZIONI E MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE – DIVIETO - LICENZA PORTO D’ARMI PER USO SPORTIVO - REVOCA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300053/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino italiano ha ricevuto un provvedimento di divieto di detenzione di armi emanato dal Prefetto di Mantova il 25 ottobre 2019, provvedimento che gli è stato notificato il 20 dicembre 2019. Ritenendosi leso nei propri diritti, il ricorrente ha esercitato il diritto di ricorso gerarchico contro tale decisione prefettizia, adendo la principale amministrazione competente, il Ministero dell'Interno. Con decreto ministeriale datato 16 aprile 2020 e notificato al ricorrente il 3 giugno 2020, il Ministero ha pronunciato decisione sul ricorso gerarchico, presumibilmente confermando il provvedimento restrittivo originario. Ulteriormente insoddisfatto, il ricorrente ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, per ottenere l'annullamento del decreto ministeriale nonché di tutti gli atti strumentali, preparatori, connessi e consequenziali, allegando motivi di illegittimità amministrativa.
Il quadro normativo
La materia della detenzione e del porto di armi rientra nel settore della polizia amministrativa, regolato da norme statali che conferiscono ai Prefetti ampi poteri di controllo e di adozione di provvedimenti restrittivi quando ricorrano esigenze di tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico. Il ricorso gerarchico costituisce uno dei rimedi amministrativi ordinari grazie al quale i cittadini possono impugnare provvedimenti amministrativi dinanzi all'organo gerarchicamente superiore, esperiendo un tentativo di riesame della decisione. La decisione ministeriale sul ricorso gerarchico è assoggettata al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, il quale verifica la conformità del procedimento e del provvedimento alle norme vigenti e ai principi dell'ordinamento amministrativo. Il Tribunale Amministrativo Regionale rappresenta il giudice ordinario della legittimità amministrativa, competente ad annullare provvedimenti illegittimi e a controllare sia la conformità formale che sostanziale dell'azione amministrativa.
La questione giuridica
La controversia investe la legittimità della decisione ministeriale che ha chiuso il procedimento gerarchico confermando il divieto di detenzione di armi. Il ricorrente deduceva presumibilmente l'esistenza di vizi della decisione impugnata, potenzialmente consistenti in violazione di norme procedurali, difetto di istruttoria amministrativa, eccesso di potere, violazione di diritti soggetti, o illogicità manifesta della motivazione. La questione rappresenta un momento di tensione tra il legittimo interesse dello Stato di tutelare la sicurezza pubblica attraverso misure preventive e restrittive, e il diritto fondamentale del cittadino a non essere sottoposto a provvedimenti amministrativi lesivi della propria sfera giuridica se non mediante procedimenti corretti e legittimi.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel suo ruolo di controllore della legittimità amministrativa, ha sottoposto a scrutinio la fondatezza dei motivi allegati dal ricorrente e la correttezza del procedimento seguito dalle amministrazioni competenti. Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa, l'esito di rigetto consente di inferire che il collegio giudicante ha ritenuto il decreto ministeriale impugnato sostanzialmente conforme alla legge e correttamente formato. Il Tribunale ha verosimilmente valutato che nessuno dei vizi dedotti dal ricorrente fosse effettivamente provato, ovvero che gli elementi di fatto e di diritto addotti non fossero idonei a dimostrare l'illegittimità del provvedimento. Il rigetto del ricorso implica altresì il riconoscimento da parte del collegio dell'appropriatezza e della ragionevolezza dell'esercizio del potere amministrativo restrittivo compiuto dalle autorità competenti nel procedimento di primo grado e in quello gerarchico.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, mantenendo così in vigore il decreto ministeriale del 16 aprile 2020 e, di conseguenza, il divieto di detenzione di armi originariamente imposto dal Prefetto di Mantova. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero dell'Interno, determinate in euro 2000 oltre agli accessori di legge, a titolo di risarcimento dei costi sostenuti dall'amministrazione per la difesa in giudizio. La sentenza è stata pronunciata con ordine di esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, e sono state disposte le tutele della privacy con l'oscuramento dei dati personali del ricorrente a protezione della sua dignità e conformemente alle norme europee e nazionali sulla protezione dei dati.
Massima
Il provvedimento amministrativo di divieto di detenzione di armi rimane legittimo quando il procedimento sia stato correttamente formato e la decisione sia conforme alla normativa applicabile, spettando al giudice amministrativo verificare la compatibilità della decisione ministeriale con i principi dell'ordinamento giuridico. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento del decreto ministeriale emesso dal Ministero dell'Interno in data 16 aprile 2020 notificato in data 3 giugno 2020, di decisione sul ricorso gerarchico avverso il provvedimento di divieto di detenzione di armi adottato dal Prefetto di Mantova in data 25 ottobre 2019 notificato il 20 dicembre 2019 nei confronti del ricorrente, e di tutti gli atti presupposti preparatori connessi e consequenziali. sul ricorso numero di registro generale 501 del 2020 proposto da ricorrente rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Nunzio Manfredi con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Brescia via S. Caterina 6 Visti il ricorso e i relativi allegati Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno Visti tutti gli atti della causa Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero resistente le spese di lite che liquida in euro 2000,00 duemila oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dell'articolo 10 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati Esito RESPINGE Tribunale TAR LOMBARDIA BRESCIA Sezione SEZIONE PRIMA Data 11 gennaio 2023
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - del decreto ministeriale, emesso dal Ministero dell’Interno in data 16 aprile 2020 notificato in data 3 giugno 2020, di decisione sul ricorso gerarchico avverso il provvedimento di divieto di detenzione di armi adottato dal Prefetto di Mantova in data 25 ottobre 2019, notificato il 20 dicembre 2019, nei confronti del ricorrente; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. sul ricorso numero di registro generale 501 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Nunzio Manfredi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero resistente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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