Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202300053/2023
Sicurezza Pubblica - Armi E Munizioni E Materie Esplodenti - Detenzione – Divieto - Licenza Porto D’armi Per Uso Sportivo - Revoca
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - del decreto ministeriale, emesso dal Ministero dell’Interno in data 16 aprile 2020 notificato in data 3 giugno 2020, di decisione sul ricorso gerarchico avverso il provvedimento di divieto di detenzione di armi adottato dal Prefetto di Mantova in data 25 ottobre 2019, notificato il 20 dicembre 2019, nei confronti del ricorrente; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. sul ricorso numero di registro generale 501 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Nunzio Manfredi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero resistente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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