SICUREZZA PUBBLICA - ARMI, MUNIZIONI E ALTRE MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE - DIVIETO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300505/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia un provvedimento emesso dalla Prefettura di Bergamo in data 28 dicembre 2020, che disponeva il divieto assoluto nei suoi confronti di detenere, possedere o utilizzare qualsiasi tipo di arma, munizione o materiale esplodente. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Enzo Bosio, ha presentato ricorso il 24 maggio 2021, contestando il provvedimento e chiedendone l'annullamento in via cautelare e nel merito. La Prefettura, convenuta in giudizio insieme al Ministero dell'Interno, ha rappresentato e difeso il provvedimento attraverso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato. La controversia si inserisce nel contesto dei provvedimenti restrittivi della libertà nella detenzione di armi, materia delicata che investe equilibri tra esigenze di ordine e sicurezza pubblica da un lato e diritti soggettivi dell'individuo dall'altro.
Il quadro normativo
In materia di armi, il sistema normativo italiano prevede un regime di licenze e autorizzazioni amministrative disciplinato principalmente dal Testo Unico in materia di armi del 1990 e successive modificazioni. Le prefetture dispongono di poteri amministrativi per limitare, sospendere o revocare le autorizzazioni all'uso e al possesso di armi quando sussistono esigenze di ordine e sicurezza pubblica. I provvedimenti restrittivi devono però rispettare i principi di proporzionalità, necessità e legittimità procedimentale, essendo sottoposti al controllo giurisdizionale amministrativo. In particolare, l'amministrazione deve motivare adeguatamente le proprie decisioni, consentire al destinatario di esercitare il diritto di difesa, e non superare i limiti delle proprie competenze. La materia è inoltre governata da principi costituzionali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in tema di protezione della riservatezza, come evidenziato dal provvedimento stesso che rinvia al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.
La questione giuridica
Il punto di diritto in discussione riguardava la legittimità del provvedimento prefettizio che vietava la detenzione di armi al ricorrente. La controversia evidenziava un conflitto tra l'esercizio del potere amministrativo prefettizio e il diritto del cittadino a una decisione amministrativa conforme alle garanzie procedimentali e sostanziali previste dall'ordinamento. In particolare, era necessario verificare se il provvedimento fosse stato adottato in conformità alle norme, se la motivazione fosse stata fornita in modo completo e trasparente, e se il ricorrente avesse potuto esercitare effettivamente il diritto di difesa. La questione investiva inoltre il tema della proporzionalità della misura rispetto ai presupposti di fatto e di diritto che l'avevano determinata.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, con sentenza pronunciata in camera di consiglio il 24 maggio 2023, ha valutato la ricorrenza degli elementi di legittimità del provvedimento impugnato. L'accoglimento del ricorso indica che il collegio giudicante ha riscontrato una o più violazioni procedimentali o sostanziali nel provvedimento della Prefettura. I motivi dell'accoglimento, sebbene non integralmente esplicitati nella documentazione disponibile, verosimilmente hanno riguardato carenze di motivazione, assenza di presupposti di fatto sufficienti a giustificare il divieto assoluto, violazione del diritto di difesa del ricorrente, o inosservanza delle procedure previste per l'adozione di provvedimenti limitativi dei diritti. Il TAR ha sottoposto il provvedimento al suo sindacato pieno di legittimità, verificando la conformità alla legge e ai principi generali dell'azione amministrativa.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso e ha disposto l'annullamento del provvedimento prefettizio del 28 dicembre 2020, ordinando altresì che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, una scelta che denota il riconoscimento da parte del giudice di una posizione non manifestamente infondata della Prefettura, pur nella fondatezza delle eccezioni del ricorrente. Il provvedimento è dunque cassato, il divieto di detenzione di armi decade, e la Prefettura dovrà conformarsi a questa decisione. La sentenza ordina inoltre l'oscuramento dei dati personali ai sensi della normativa sulla privacy, a protezione della dignità e dei diritti dei soggetti coinvolti.
Massima
Il provvedimento amministrativo che limita diritti soggettivi deve essere sorretto da motivazione adeguata, dalla titolarità della competenza e dal rispetto delle garanzie procedimentali, pena l'illegittimità e l'annullamento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento, prot. di uscita n. -OMISSIS- del 28 dicembre 2020, con il quale la Prefettura a vietato al ricorrente di detenere qualsiasi tipo di arma, munizione o materiale esplodente sul ricorso numero di registro generale 173 del 2021, proposto da -OMISSIS 1-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Bosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Brescia, via Aldo Moro, 54; Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Bergamo, rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Bergamo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 24 maggio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti idi causa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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