SICUREZZA PUBBLICA - ARMI, MUNIZIONI E ALTRE MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE - DIVIETO - LICENZA PORTO D'ARMI USO TIRO A VOLO – REVOCA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300499/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, per impugnare una serie di provvedimenti amministrativi restrittivi relativi al possesso e al porto di armi. Nello specifico, il ricorrente contestava un decreto della Prefettura di Brescia con il quale gli era stato vietato di detenere qualsiasi tipo di arma, munizione e materiale esplodente, nonché un successivo decreto del Questore che revocava la licenza di porto d'armi per uso sportivo precedentemente in suo possesso. Il ricorrente aveva anche presentato un'istanza di revisione di tali provvedimenti alla Prefettura, ma questa istanza era stata respinta con un ulteriore decreto. La controversia si inserisce nel contesto del controllo amministrativo esercitato dalle autorità competenti in materia di detenzione e porto d'armi, settore nel quale lo Stato dispone di ampi poteri discrezionali per ragioni di sicurezza pubblica e prevenzione della criminalità.
Il quadro normativo
La materia del porto e della detenzione di armi è disciplinata in Italia dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e da successivi decreti legislativi, che attribuiscono al Prefetto e al Questore specifiche competenze amministrative di rilascio, revoca e divieto di licenze e autorizzazioni. I prefetti possiedono il potere di disporre il divieto di detenzione di armi quando sussistano motivi riguardanti la sicurezza pubblica o la moralità della persona, e i Questori sono competenti per la revoca delle licenze di porto d'armi quando vengono meno i presupposti sulla base dei quali la licenza era stata originariamente concessa. Le decisioni amministrative in materia di armi seguono i principi generali del diritto amministrativo e devono comunque rispettare i diritti fondamentali dei cittadini, pur riconoscendo il primato della sicurezza pubblica come interesse collettivo preponderante.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità dei provvedimenti restrittivi emanati dalla Prefettura e dalla Questura, ossia se esistessero motivi sufficienti e legalmente rilevanti per disporre il divieto assoluto di detenzione e la revoca della licenza di porto. Il ricorrente contestava implicitamente l'esistenza dei presupposti fattuali e normativi che giustificassero una limitazione così incisiva del suo diritto a possedere e portare armi per uso sportivo, diritto che, sebbene non assoluto, è comunque riconosciuto dall'ordinamento italiano a coloro che ne abbiano i requisiti. La questione comportava una valutazione del bilanciamento tra il diritto individuale del ricorrente e l'interesse della collettività alla sicurezza pubblica, non sempre facile da risolvere quando mancano evidenti situazioni di estremo pericolo.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza non contenga un'ampia motivazione scritta, la decisione di respingere completamente il ricorso indica che il Tribunale ha ritenuto legittimi tutti i provvedimenti impugnati, accogliendo gli argomenti difensivi proposti dal Ministero dell'Interno. Il giudice amministrativo ha presumibilmente verificato che i provvedimenti della Prefettura e della Questura fossero fondati su valide ragioni di sicurezza pubblica e che fossero stati adottati nel rispetto delle procedure amministrative previste dalla legge, incluso il diritto del ricorrente a presentare istanze di revisione. Il TAR ha ritenuto che le autorità amministrative competenti avessero correttamente esercitato il loro potere discrezionale, e che non sussistessero vizi procedurali o sostanziali tali da inficiare la validità dei decreti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto integralmente il ricorso presentato dal ricorrente, confermando quindi la legittimità dei tre decreti impugnati riguardanti il divieto di detenzione di armi e la revoca della licenza di porto d'armi per uso sportivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di duemila euro, oltre ai relativi accessori di legge, a titolo di risarcimento dei costi sostenuti dal Ministero dell'Interno per la difesa in giudizio. La sentenza inoltre ha disposto che le generalità del ricorrente e di altri soggetti interessati fossero oscurate nei documenti pubblici, in conformità alle norme sulla privacy e sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'amministrazione agisce legittimamente quando, per motivi di sicurezza pubblica, dispone il divieto di detenzione e la revoca della licenza di porto d'armi, anche qualora il richiedente contestasse l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto, ferma restando la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo qualora sussistessero vizi procedurali manifesti o violazioni palesi del diritto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento - del decreto, prot. n. reg. -OMISSIS-/Area I^bis, con il quale la Prefettura ha vietato al ricorrente di detenere qualsiasi tipo di arma e munizione e materiale esplodente; - del decreto, prot. n. reg. -OMISSIS-/P.A.S.I., con il quale il Questore ha revocato al ricorrente la propria licenza di porto d'armi per uso sportivo; - del decreto, prot. n. reg. -OMISSIS-/Area I^bis, con il quale la Prefettura di Brescia ha respinto l'istanza di revisione del divieto di detenzione armi; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto; sul ricorso numero di registro generale 166 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Gritti e Nicola Castelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Questura di Brescia e U.T.G. - Prefettura di Brescia, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 24 maggio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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