Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300499/2023

Sicurezza Pubblica - Armi, Munizioni E Altre Materie Esplodenti - Detenzione - Divieto - Licenza Porto D'armi Uso Tiro A Volo – Revoca

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del decreto, prot. n. reg. -OMISSIS-/Area I^bis, con il quale la Prefettura ha vietato al ricorrente di detenere qualsiasi tipo di arma e munizione e materiale esplodente;
- del decreto, prot. n. reg. -OMISSIS-/P.A.S.I., con il quale il Questore ha revocato al ricorrente la propria licenza di porto d'armi per uso sportivo;
- del decreto, prot. n. reg. -OMISSIS-/Area I^bis, con il quale la Prefettura di Brescia ha respinto l'istanza di revisione del divieto di detenzione armi;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
sul ricorso numero di registro generale 166 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Gritti e Nicola Castelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Questura di Brescia e U.T.G. - Prefettura di Brescia, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 24 maggio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash