SICUREZZA PUBBLICA - ARMI, MUNIZIONI E ALTRE MATERIE ESPLODENTI - LICENZA PORTO D'ARMI USO CACCIA – RINNOVO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300049/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (sezione staccata di Brescia) contro il provvedimento con il quale il Questore di Brescia aveva respinto la sua istanza per il rilascio del porto d'armi destinato all'uso venatorio. Il provvedimento impugnato era stato emesso dal Questore il 7 gennaio 2021, accogliendo un'istanza del ricorrente che rimase senza esito positivo. La controversia si inquadra nel contesto della disciplina amministrativa relativa al rilascio delle licenze per il porto d'armi, materia che tocca diritti soggettivi rilevanti quali la libertà di esercitare attività ricreative e la proprietà del bene arma, subordinati al controllo discretivo della pubblica amministrazione. Il ricorrente si è costituito in giudizio eccependo l'illegittimità del rifiuto opposto dal Questore, contestandone la motivazione e la conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo. La causa è stata discussa in udienza pubblica il 11 gennaio 2023 dinanzi al collegio presieduto da Angelo Gabbricci, con relatore Ariberto Sabino Limongelli.
Il quadro normativo
La materia del porto d'armi per uso caccia è disciplinata in Italia dal decreto legislativo 19 luglio 2005, numero 271 (recante regole per il rilascio e il rinnovo delle licenze), nonché dalle disposizioni del testo unico delle leggi sulla sicurezza pubblica (regio decreto 18 giugno 1931, numero 773). Il Questore, quale organo delegato della questura territoriale, esercita funzioni discrezionali vincolate nel valutare le istanze di porto d'armi secondo i requisiti di idoneità psicofisica, assenza di precedenti penali e conformità alle condizioni stabilite dalla normativa. La decisione di rigetto deve rispondere ai principi generali del procedimento amministrativo, in particolare a quelli di motivazione, proporzionalità e rispetto dei diritti procedurali dell'interessato. La legge 241 del 1990, quale codice del procedimento amministrativo, stabilisce che l'amministrazione pubblica deve adottare provvedimenti motivati e trasparenti, esponendo le ragioni che giustificano la scelta effettuata, specialmente quando incide su diritti o interessi legittimi dei cittadini.
La questione giuridica
Il nodo controverso consisteva nella legittimità del rifiuto opposto dal Questore alla istanza di rilascio del porto d'armi per uso caccia, con riferimento al rispetto delle procedure amministrative e alla corretta applicazione dei criteri normativi di valutazione. La questione verteva sulla conformità del provvedimento di rigetto ai principi di legalità, motivazione e rispetto dei diritti procedurali del ricorrente, nonché sulla corretta interpretazione e applicazione dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio della licenza. Era altresì rilevante il profilo del controllo giurisdizionale sul merito delle decisioni amministrative discrezionali in materia di porto d'armi, ossia fino a quale punto il giudice amministrativo potesse sindacare la valutazione dell'amministrazione. La complexità della questione risiedeva nel bilanciamento tra l'esigenza di sicurezza pubblica sottesa ai controlli sulla diffusione di armi e il diritto del cittadino a veder riconosciuto un diritto soggettivo alle armi secondo i parametri legali.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo, nell'esame della controversia, ha concluso che il provvedimento del Questore era affetto da profili di illegittimità rilevabili sia dal versante della procedura che dal versante sostanziale. Il collegio ha ritenuto che la decisione di respingimento non era stata adeguatamente motivata ovvero che la motivazione fornita non risultava conforme ai requisiti di chiarezza, precisione e completezza richiesti dal diritto amministrativo. Il giudice ha applicato il sindacato di legittimità valutando se l'amministrazione avesse correttamente valutato i presupposti di fatto e se avesse correttamente interpretato le norme che regolano il rilascio del porto d'armi, verificando che fosse stata rispettata la procedura amministrativa. L'accoglimento del ricorso è stato motivato dalla constatazione che il rigetto non poteva considerarsi ragionevolmente justificato alla luce della documentazione prodotta e del quadro normativo vigente. Il giudice ha ordinato l'annullamento del provvedimento, riconoscendo che il ricorrente aveva diritto a una riesamina della sua istanza secondo le corrette procedure amministrative.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento del 7 gennaio 2021 con il quale il Questore di Brescia aveva respinto la istanza di porto d'armi per uso caccia. Ha condannato l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in tremila euro, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente. Ha altresì ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, imponendo così il riesame della posizione del ricorrente secondo le corrette procedure. Infine, ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni dato idoneo a identificarlo, in conformità alle disposizioni sulla tutela dei dati personali.
Massima
La pubblica amministrazione non può respingere una istanza di porto d'armi per uso caccia se il rifiuto non è adeguatamente motivato e se non risulta conforme ai requisiti procedurali e sostanziali previsti dalla legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - del provvedimento emesso dal Questore di Brescia in data 07.01.2021 prot. n.-OMISSIS- Cont.C/P.A.Si., con il quale è stata respinta l’istanza dell’odierno ricorrente finalizzata ad ottenere il rilascio del porto d’armi per uso caccia; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ancorché non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 116 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Zuppelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove versato). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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