Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMAAccolto

Sentenza n. 202300440/2023

Sicurezza Pubblica - Armi E Munizioni - Divieto Di Detenzione - Istanza Di Revoca - Diniego

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia un provvedimento della Prefettura di Bergamo del 2003, per il quale aveva presentato istanza di revoca presso la medesima amministrazione. La Prefettura, con proprio atto del 2020, ha respinto l'istanza di revoca del provvedimento originario. Dinanzi al rifiuto dell'amministrazione di ripercorrere il provvedimento controverso e di rimediare a quanto ordinato nel 2003, il ricorrente si è rivolto alla giurisdizione amministrativa per ottenere l'annullamento sia del rifiuto esplicito della revoca sia, per effetto del conseguente principio della caducazione, di tutti gli atti connessi e il provvedimento originario stesso. Il ricorso è stato depositato in primo grado presso il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, il quale è stato adito per una pronuncia definitiva sulla vicenda controversa.

Il quadro normativo

La materia dell'annullamento amministrativo in via giurisdizionale è disciplinata dal codice del processo amministrativo, il quale permette ai ricorrenti di impugnare provvedimenti amministrativi caratterizzati da vizi di legittimità. La revoca dei provvedimenti amministrativi rappresenta uno strumento rimedio attraverso il quale l'amministrazione medesima può riconsiderare le proprie decisioni, procedura prevista nel contesto della discrezionalità amministrativa ma sottoposta a limiti di ragionevolezza, proporzionalità e correttezza. Il rifiuto di accogliere un'istanza di revoca costituisce a sua volta provvedimento impugnabile qualora non adeguatamente motivato o caratterizzato da vizi procedurali o sostanziali, come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa consolidata in materia.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità della determinazione della Prefettura di Bergamo nel respingere, nel 2020, l'istanza di revoca del provvedimento del 2003. Il ricorrente contestava non solo la correttezza del rifiuto motivazionale della revoca, ma evidenziava implicitamente l'illegittimità del provvedimento originario, il quale avrebbe dovuto essere riconsiderato con favore dal punto di vista dell'amministrazione stessa. La questione comportava l'esigenza di una valutazione circa la congruità della motivazione addotta dall'amministrazione nel respingere l'istanza, nonché l'eventuale sussistenza di vizi nel provvedimento primario che giustificassero l'annullamento in cascata.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto fondato il ricorso, riconoscendo che il provvedimento della Prefettura del 2020 di respingimento dell'istanza di revoca era affetto da vizi di legittimità che impedivano di sostenerlo. La pronuncia ha quindi accolto l'istanza del ricorrente, riconoscendo che non era stata fornita una motivazione adeguata e consona alle circostanze del caso, oppure che il provvedimento originario presentava elementi di illegittimità tali da rendere dovuta la revoca. Il collegio giudicante ha valutato complessivamente la condotta amministrativa nell'arco temporale dal 2003 al 2020, concludendo che l'amministrazione non era legittimata a mantenere in vigore il provvedimento contestato senza adeguata giustificazione delle ragioni del permanente rifiuto.

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso e ha annullato sia il provvedimento di respingimento della revoca del 2020 sia, per effetto logico e giuridico, il provvedimento prefettizio originario del 2003 e tutti gli atti ad esso connessi e consequenziali. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in duemila euro oltre gli accessori legali, e al rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa e ha disposto l'oscuramento dei dati personali dei ricorrenti a tutela della privacy secondo la normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

L'amministrazione non può rifiutare senza adeguata motivazione un'istanza di revoca di proprio provvedimento precedente, e il rifiuto ingiustificato o illegittimo della revoca comporta l'annullamento sia del rifiuto medesimo sia del provvedimento originario da cui trae origine la controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo – Area I bis, Prot. Uscita n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2020, con il quale è stata respinta l’istanza di revoca del provvedimento del Prefetto della Provincia di Bergamo, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2003;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.
sul ricorso numero di registro generale 187 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Goretti e Angelo Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
U.T.G. - Prefettura di Bergamo, non costituita in giudizio;
Questura di Bergamo e Questura di Lecco, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 10 maggio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre agli accessori di legge, nonché a rifondere alla parte ricorrente il contributo unificato versato, al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6 bis 1, del d.P.R. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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