AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202300004/2023

Sentenza n. 202300004/2023

SICUREZZA PUBBLICA - INFILTRAZIONI MAFIOSE - ELENCO PRESTATORI ESENTI (CD. WHITE LIST) - ISTANZA DI RINNOVO – RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300004/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società di capitali ricorre avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, contro due provvedimenti della Prefettura di Mantova relativi al diniego di rinnovo della propria iscrizione nella cosiddetta white list, cioè l'elenco dei fornitori ritenuti affidabili e idonei a contrattare con la pubblica amministrazione. La ricorrente ha presentato un ricorso principale contestando il primo diniego, al quale ha fatto seguire, in data 5 agosto 2021, un ricorso per motivi aggiunti avverso anche il provvedimento di conferma del diniego emesso dalla medesima prefettura. Nel corso del procedimento giudiziale, prima della sentenza pronunciata il 23 novembre 2022, è sopravvenuto un fatto nuovo che ha modificato radicalmente la posizione della ricorrente e l'interesse che essa aveva nel proseguimento della causa.

Il quadro normativo

La white list è uno strumento di trasparenza e affidabilità amministrativa disciplinato dalle normative antimafia e antiriciclaggio, nonché dalle disposizioni generali sulla prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. La Prefettura, in quanto autorità preposta al controllo di legalità amministrativa e alla prevenzione della criminalità organizzata, esercita il potere di escludere o negare il rinnovo dell'iscrizione quando emergano elementi di rischio o violazioni di obblighi normativi. Il ricorso avverso tali provvedimenti è sottoposto alla giurisdizione del giudice amministrativo secondo le ordinarie regole del processo amministrativo di primo grado, con la possibilità per il ricorrente di sollevare difese e dedurre irregolarità procedurali quali la violazione dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 relativo ai preavvisi di rigetto.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia ruota intorno alla legittimità del diniego di rinnovo dell'iscrizione nella white list e alle modalità procedurali seguite dalla Prefettura nella sua adozione e nella successiva conferma. La ricorrente contesta tanto il merito della decisione quanto la correttezza dell'iter processuale, includendo nei motivi di ricorso anche la mancata comunicazione di un preavviso di rigetto secondo quanto prescritto dall'articolo 10 bis della legge sul procedimento amministrativo. Tuttavia, nel corso del giudizio si è verificato un evento che ha determinato l'estinzione dell'utilità della pronuncia richiesta, rendendo la controversia priva di effetti pratici e di effettivo interesse per il ricorrente.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non esponga nel dispositivo una motivazione analitica dettagliata, il collegio giudicante ha ritenuto che tra il deposito del ricorso e la data della sentenza si sia verificata una sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente nel proseguimento della causa. La carenza di interesse costituisce un presupposto processuali essenziale per la ricevibilità del ricorso amministrativo: quando l'interesse che giustificava l'azione viene meno per fatti sopravvenuti, la lite diviene priva di significato pratico e il giudice deve dichiarare il ricorso improcedibile. Tale situazione non configura un merito sulla fondatezza delle pretese della ricorrente, ma comporta l'esclusione della causa dal giudizio senza affrontare nel merito le questioni controverse sollevate nel ricorso principale e nei motivi aggiunti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale dichiara improcedibili sia il ricorso principale che il ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, determinando l'estinzione della lite senza una pronuncia nel merito circa la legittimità dei provvedimenti prefettizi impugnati. Inoltre, il collegio condanna la società ricorrente al rimborso delle spese di giudizio a favore del Ministero dell'Interno, liquidandole in misura complessiva di duemilacinquecento euro. Infine, il tribunale ordina l'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente e di ogni elemento idoneo a individuarla, in conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della dignità della parte.

Massima

La sopravvenuta carenza di interesse rende improcedibile il ricorso amministrativo, indipendentemente dalla fondatezza delle allegazioni nel merito, quando un fatto successivo alla proposizione dell'azione elimini la necessità pratica della pronuncia giudiziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore
Quanto al ricorso principale:
per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari,
- del provvedimento del -OMISSIS- della Prefettura di Mantova – Area I, notificato a mezzo pec alla società ricorrente, di diniego di rinnovo dell’iscrizione nella cd. “white list”;
- di tutti gli atti, anche istruttori, presupposti, consequenziali e connessi a quello impugnato, ivi inclusi i preavvisi di rigetto ai sensi dell’articolo 10 bis L. n. 241/1990;
Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato dalla parte ricorrente in data 5 agosto 2021:
per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari,
oltre che del provvedimento già impugnato con il ricorso principale, anche
del provvedimento del -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Mantova di conferma di diniego di rinnovo dell’iscrizione della società ricorrente nella cd. “white list”.
sul ricorso numero di registro generale 219 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS 1- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Diddi e Amanda De Cosmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Mantova, in persona del legale Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6;
Visti il ricorso principale, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. Prefettura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara entrambi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna la società -OMISSIS 1- S.p.A. a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 2.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di parte ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificarla.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →