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Sentenza n. 202300301/2023

Sentenza n. 202300301/2023

SICUREZZA PUBBLICA - INFORMAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300301/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società di capitali con sede in provincia di Brescia operante nel settore dei trasporti internazionali e della gestione rifiuti ha subito nel corso del 2021 una serie di provvedimenti amministrativi che hanno paralizzato interamente la sua attività. Il Prefetto di Brescia ha emesso a suo carico un'informazione antimafia, sulla base della quale il Comune di Brescia ha archiviato la SCIA relativa all'attività di carico e scarico merci per conto terzi, il Ministero delle infrastrutture ha revocato la licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada e l'Albo nazionale gestori ambientali ha cancellato l'impresa dal relativo albo professionale. La ricorrente ha impugnato tutti questi provvedimenti ritenendo che si fondassero su un'informazione antimafia illegittimamente emessa in violazione dei diritti procedimentali e sostanziali dell'impresa.

Il quadro normativo

La disciplina dell'informazione antimafia è contenuta nel d.lgs. 159/2011, che regola l'acquisizione di informazioni da parte della prefettura ai sensi dell'articolo 686 del codice di procedura penale. L'informazione antimafia rappresenta un adempimento propedeutico che le pubbliche amministrazioni devono acquisire prima di emanare provvedimenti in settori a rischio infiltrazione mafiosa, quali i trasporti e la gestione rifiuti. Tuttavia, tale informazione non ha natura di provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo quanto piuttosto di mero dato informativo, sebbene in pratica abbia effetti devastanti sull'attività delle imprese. La legittimazione a ricorrere contro l'informazione antimafia stessa è stata riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa, in quanto il soggetto interessato ha diritto al contraddittorio e a una corretta valutazione dei fatti sulla base di istruzioni complete e obiettive.

La questione giuridica

La controversia pone il problema della legittimità dell'informazione antimafia e di conseguenza della legittimità di tutti i provvedimenti amministrativi che su di essa si fondano. Era in discussione se la Prefettura avesse acquisito una base informativa corretta e completa prima di formulare l'informazione sfavorevole, se avesse garantito alla ricorrente il diritto di conoscere e contraddire le contestazioni, e soprattutto se l'informazione stessa fosse logicamente e faticamente idonea a giustificare la paralisi totale dell'attività di un'impresa regolarmente costituita. Il TAR doveva accertare inoltre se i provvedimenti conseguenziali della SCIA, della revoca della licenza e della cancellazione dall'albo fossero legittimi ove viziata fosse la fonte informativa sulla quale si fondavano.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha analizzato approfonditamente il fascicolo della Prefettura accertando che l'informazione antimafia non poggiava su una base istruttoria sufficientemente robusta e circostanziata, difettando di una adeguata valutazione comparativa delle circostanze favorevoli all'impresa e della reale sussistenza di elementi concreti di contiguità criminale. Il TAR ha ritenuto che il mero dato anagrafico o la coincidenza geografica non potessero fondare un'informazione così grave. Ha inoltre sottolineato come la ricorrente non avesse avuto effettivo diritto di partecipare al contraddittorio relativo all'acquisizione dell'informazione, violando così i principi generali della partecipazione procedimentale. Il giudice ha poi sottolineato come la presunta contiguità con ambienti mafiosi non era stata documentata da fonti idonee e certe, e che l'informazione aveva ingenerato una catena di illegittimità che aveva colpito sproporzionatamente l'impresa. Ha considerato che gli altri provvedimenti amministrativi, cascando da una base informativa viziata, risultavano a loro volta illegittimi per effetto della loro dipendenza logica e funzionale.

La decisione

Il TAR ha accolto interamente il ricorso della società ricorrente annullando l'informazione antimafia emessa dalla Prefettura e tutti i provvedimenti ad essa conseguenti, vale a dire l'archiviazione della SCIA, la revoca della licenza comunitaria e la cancellazione dall'albo nazionale gestori ambientali. Ha inoltre condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 4.500 oltre accessori di legge, nonché alla restituzione del contributo unificato versato dalla ricorrente. Ha compensato le spese con gli altri convenuti e ha disposto l'esecuzione della sentenza dall'autorità amministrativa, ordinando al contempo l'oscuramento dei dati identificativi ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

L'informazione antimafia emessa dalla Prefettura priva di una base istruttoria concreta e circostanziata, che non consente effettivo contraddittorio all'interessato e si fonda su elementi insufficienti a configurare reale contiguità criminale, è illegittima e rende a loro volta illegittimi tutti i provvedimenti amministrativi che su di essa cascano.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento, prot. n -OMISSIS-area I datato -OMISSIS-, con cui il Prefetto ha emesso un’informazione antimafia a carico della ricorrente;
- di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali, tra i quali, in particolare:
- il provvedimento del Comune di Brescia, prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto «inefficacia e archiviazione della SCIA di altre attività di servizio (inizio attività di carico e scarico merci per conto terzi) di cui al PG -OMISSIS-»;
- il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, REN n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la revoca della licenza comunitaria della ricorrente per il trasporto internazionale di merci su strada;
- la delibera della Sezione regionale della Lombardia dell’Albo nazionale gestori ambientali, istituita presso la Camera di commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi, adottata il -OMISSIS-, con cui è stata disposta la cancellazione dell’impresa dall’albo e il provvedimento del Presidente della predetta Sezione Regionale, prot. n -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stata disposta la relativa cancellazione.
Per quanto concerne i motivi aggiunti, depositati il 20 aprile 2022
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento, prot. -OMISSIS-, nonché, ove occorra, della nota prot. -OMISSIS- della Prefettura di Brescia.
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Luppi e Francesco Luppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
U.T.G. - Prefettura di Brescia, Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e Albo nazionale gestori ambientali - comitato nazionale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Comune di Brescia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Andrea Orlandi, con studio in Brescia, Corsetto Sant'Agata, 11/B;
Presidente della Sezione regionale della Lombardia dell'Albo nazionale gestori ambientali e Camera di commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia, del Ministero dell'interno, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, del Comune di Brescia e dell’Albo nazionale gestori ambientali - comitato nazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 22 marzo 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, che quantifica in euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché a rifonderle il contributo unificato versato, al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6 bis 1, del d.P.R. 115/2002, compensa le spese con le restanti parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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