SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO DI ACCESSO MANIFESTAZIONI SPORTIVE CALCISTICHE (DASPO) - PERIODO DI ANNI UNO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300298/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Si tratta di un ricorso amministrativo proposto avverso un provvedimento di DASPO, ovvero un Divieto di Accesso alle Strutture Sportive, emanato dal Questore della Provincia di Brescia in data 14 dicembre 2021. Il DASPO in questione aveva una durata di un anno e vietava alla ricorrente, sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 6 della legge 401 del 1989 e successive modificazioni, di accedere agli impianti sportivi situati sul territorio nazionale dove si svolgono competizioni di calcio, pallacanestro, pallavolo, rugby e pallanuoto. La ricorrente ha impugnato questo provvedimento presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, sostenendo che il DASPO fosse affetto da vizi sostanziali o procedurali. La controversia è stata discussa pubblicamente il 8 marzo 2023, con la controparte rappresentata dal Ministero dell'Interno tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato. La sentenza, come emerge dal dispositivo, ha accolto il ricorso della ricorrente, disponendo l'annullamento del provvedimento.
Il quadro normativo
Il DASPO è uno strumento previsto dalla legge 401 del 1989, originariamente introdotto per contrastare la violenza negli stadi e l'antisocialità in contesto sportivo. Nel corso del tempo, tale normativa è stata modificata e integrata attraverso diversi interventi legislativi, in particolare con il decreto legge 717 del 1994 convertito nella legge 45 del 1995, il decreto legislativo 377 del 2001, la legge 41 del 2007 e infine il decreto legge 289 del 2014 convertito nella legge 146 del 2014. Queste modificazioni hanno progressivamente ampliato e affinato le modalità di emissione del divieto, stabilendo criteri, procedimenti e garanzie procedurali. La normativa conferisce al Questore il potere di emanare il DASPO al fine di prevenire comportamenti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive, ma tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, proporzionalità e tutela dei diritti fondamentali. Le modificazioni legislative successive hanno introdotto ulteriori cautele procedurali, riconoscendo che un provvedimento così invasivo della libertà di movimento del cittadino necessita di fondamenti giuridici e fattuali particolarmente solidi.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso in questa causa riguardava la legittimità del DASPO emesso nei confronti della ricorrente, ossia se il Questore avesse agito nel rispetto di tutte le condizioni sostanziali e procedurali previste dalla legge. Sebbene il testo della sentenza non esponga dettagliamente le censure mosse dalla ricorrente nel ricorso, è evidente che quest'ultima ha contestato almeno uno degli elementi fondamentali che legittimano l'emissione del divieto, che potrebbero riguardare l'insufficienza dei fatti che giustificherebbero il provvedimento, vizi procedurali nella formazione dell'atto, violazione del principio di proporzionalità, o mancanza di una corretta istruttoria. La questione riveste importanza generale poiché attiene al corretto esercizio del potere amministrativo di imposizione di limitazioni alla libertà di movimento dei cittadini, dovendo tale potere coniugarsi con le garanzie costituzionali di tutela dei diritti individuali. La complessità risiede nel bilanciamento tra l'esigenza di prevenzione dell'ordine pubblico negli stadi e il rispetto dei diritti di ogni cittadino.
La motivazione del giudice
Dall'accoglimento del ricorso si deduce che il Tribunale Amministrativo ha ritenuto il DASPO affetto da una serie di illegittimità tali da comprometterne la fondatezza giuridica complessiva. Sebbene il testo della sentenza non espliciti dettagliatamente il ragionamento della commissione giudicante, è ragionevole inferire che il TAR ha ritenuto che il provvedimento manchi dei presupposti di fatto adeguatamente provati, oppure sia stato adottato in violazione di garanzie procedurali essenziali, o ancora che sia stata errata l'applicazione dei criteri di proporzionalità e necessità. Il fatto che il TAR abbia ordinato espressamente all'autorità amministrativa di eseguire la sentenza evidenzia la consapevolezza da parte del collegio giudicante della necessità di ottenere il pieno annullamento dell'atto amministrativo e la revoca dei suoi effetti. La decisione di condannare l'amministrazione al pagamento delle spese di lite nella misura di 2.500 euro denota inoltre la convinzione del giudice che l'amministrazione abbia agito senza un fondamento legittimo sufficiente, meritando pertanto di sopportare le conseguenze economiche della propria condotta illegittima. Il TAR ha inoltre disposto, sulla base della normativa sulla privacy, l'oscuramento dei dati personali della ricorrente, dando priorità alla tutela della dignità e dei diritti della parte.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, ha deciso di accoglierlo integralmente. La conseguenza pratica è l'annullamento totale del DASPO emesso dal Questore della Provincia di Brescia in data 14 dicembre 2021, con effetto retroattivo. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di lite, quantificate in 2.500 euro oltre gli accessori di legge e il rimborso del contributo unificato, da versare dall'Amministrazione. Il TAR ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, impedendo così qualsiasi tentativo di procrastinazione o inerzia nell'ottemperanza. Infine, al fine di tutelare la dignità e la privacy della ricorrente, il collegio ha disposto l'oscuramento di tutti i dati personali dal testo della sentenza, conformemente alle disposizioni sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'emissione di un DASPO da parte del Questore, pur costituendo espressione di un potere amministrativo generale, deve fondare sempre su presupposti di fatto provati e deve rispettare pienamente le garanzie procedurali stabilite dalla legge e dai principi costituzionali di proporzionalità e legalità, pena l'annullabilità del provvedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - del provvedimento DASPO ( doc. 1) del Questore della Provincia di Brescia, emesso il 14 dicembre 2021, della durata di anni 1, con il quale VIETA ex art. 6 della l. 401/89 come modificata dal D.L. 22/12/1994 n. 717 convertito nella l. 24/02/95 n., 45, dal D.lgs. 377/01 e dalla L. 41/2007, da ultimo dal D.L. 22/08/2014 convertito nella l. 17 ottobre 2014, n.146, alla ricorrente di accedere agli impianti sportivi, siti su tutto il territorio nazionale, ove si svolgono manifestazioni sportive relative, e più specificatamente, agli incontri di calcio, pallacanestro, pallavolo, rugby, pallanuoto, per ANNI UNO (1); sul ricorso numero di registro generale 264 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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