SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO DI ACCESSO MANIFESTAZIONI SPORTIVE CALCISTICHE (DASPO) - PERIODO DI OTTO ANNI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300297/2023 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto è stato destinatario di un provvedimento amministrativo emanato dal Questore della Provincia di Bergamo in data 2 novembre 2021, mediante il quale gli è stato vietato di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, di pallacanestro e pallavolo per un periodo di otto anni, con il divieto che decorre da tre ore prima dell'incontro a tre ore dopo il termine degli incontri stessi. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale provvedimento, ha proposto ricorso amministrativo avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, chiedendone l'annullamento totale o almeno parziale sulla base di vizi procedurali e sostanziali. Il ricorso è stato registrato al numero 8 del 2022 ed è stato sottoposto a discussione nella camera di consiglio del 8 marzo 2023 con la partecipazione del Ministero dell'Interno, rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato quale amministrazione resistente.
Il quadro normativo
Il provvedimento impugnato è un DASPO (Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive), istituto disciplinato dalla legge 401/1989 in materia di "Ordinamento della Polizia di Stato", nella sua forma affidata al Questore, autorità di pubblica sicurezza competente sul territorio. La normativa consente al Questore di vietare l'accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive quando sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, sulla base di comportamenti violenti, minacciosi o comunque idonei a turbare la tranquillità durante tali eventi. I provvedimenti emessi in tale materia sono sottoponibili a sindacato giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo, il quale ne verifica la legittimità sotto il profilo procedimentale, motivazionale e sostanziale, secondo i principi generali dell'azione amministrativa.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità del provvedimento di DASPO emesso dal Questore, un provvedimento limitativo della libertà di movimento e di partecipazione a manifestazioni pubbliche, il quale incide in modo significativo sulla sfera personale e sulla libertà del ricorrente. Il ricorrente ha contestato il provvedimento evidenziando presumibili profili di illegittimità, i quali potevano riguardare tanto la correttezza del procedimento amministrativo seguito quanto l'adeguatezza e la proporzionalità della misura rispetto ai fatti contestati e alla durata della restrizione. La questione centrale riguardava se il Questore avesse operato in conformità alle prescrizioni normative, se avesse adeguatamente motivato il proprio atto e se la misura risultasse equilibrata rispetto ai presupposti di fatto e alle finalità di sicurezza pubblica perseguite.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, all'esito della camera di consiglio, ha proceduto a una verifica analitica del provvedimento impugnato, rilevando parziali illegittimità nella sua adozione. Il TAR ha accolto in parte le eccezioni sollevate dal ricorrente, accertando che il provvedimento del Questore presentava elementi di vizio, pur non riscontrando una totale illegittimità tale da comportarne l'annullamento puro e semplice. La decisione di accoglimento parziale indica che il collegio ha ritenuto necessario operare una correzione o una limitazione del provvedimento originario, probabilmente riducendone gli effetti o la durata, piuttosto che azzerarlo completamente. La scelta di annullare il provvedimento "nei sensi nei limiti e per gli effetti indicati in motivazione" suggerisce un'opera di riformulazione della misura da parte del giudice amministrativo, che ha mantenuto il principio della restrizione ma ne ha corretto aspetti ritenuti illegittimi.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto in parte il ricorso, annullando il provvedimento impugnato nei sensi, nei limiti e per gli effetti dettagliati nella motivazione depositata successivamente. Ha provveduto alla compensazione delle spese processuali per metà tra le parti (liquidate nella misura totale di duemila euro), assoggettando la residua metà al Ministero dell'Interno, riconoscendo pertanto una soccombenza parziale a entrambe le contendenti. Ha ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della presente sentenza secondo i termini e le condizioni stabiliti. Ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati personali del ricorrente e di altri soggetti indicati nel procedimento, in conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati personali contenute nel decreto legislativo 196/2003 e nel Regolamento UE 679/2016.
Massima
Il provvedimento del Questore di DASPO può essere sottoposto a sindacato amministrativo per quanto attiene alla legittimità procedimentale e sostanziale, con conseguente possibilità di annullamento parziale ove sussistano vizi nel procedimento amministrativo o difetti di proporzionalità nella misura rispetto ai presupposti di fatto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - del provvedimento Prot.-OMISSIS- del 2 novembre 2021, notificato il medesimo giorno, con il quale il Questore della Provincia di Bergamo ha vietato al ricorrente, per la durata di anni 8, di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, di pallacanestro e pallavolo, da tre ore prima dell'incontro a tre ore dopo il termine degli incontri. sul ricorso numero di registro generale 8 del 2022, proposto da -P.M.-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Saita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei sensi nei limiti e per gli effetti indicati in motivazione. Compensa per metà le spese di lite, liquidate per l’intero in € 2.000,00 (duemila), e pone la residua metà (€ 1.000,00) a carico dell’amministrazione resistente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e ulteriori soggetti indicati in sentenza, mediante la sostituzione dei relativi nominativi con le iniziali di nomi e cognomi. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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