Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300296/2023

Sicurezza Pubblica - Divieto Di Accesso Manifestazioni Sportive Calcistiche (daspo) - Periodo Di Otto Anni

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino, identificato nelle sentenze con le sole iniziali L.T., ha ricevuto dal Questore della Provincia di Bergamo un provvedimento datato 2 novembre 2021 con il quale gli è stato vietato, per una durata di otto anni, di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di calcio, pallacanestro e pallavolo, dal periodo di tre ore prima dell'evento fino a tre ore dopo il suo termine. Tale divieto, formalmente denominato DASPO (Divieto di Accesso alle Stadia), è stato notificato al ricorrente il medesimo giorno della sua emanazione. Ritenendosi leso nei propri diritti, il cittadino ha promosso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiedendo l'annullamento del suddetto provvedimento questorile. Il ricorso è stato registrato al numero 9 della lista generale nel 2022, proposto mediante legale rappresentazione da parte dell'avvocato Marco Saita, nonché contrastato dal Ministero dell'Interno tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Il quadro normativo

Il provvedimento impugnato rientra nell'ambito della prevenzione della violenza negli stadi e della tutela dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. La materia è regolata da disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e da specifiche norme in tema di violenza negli impianti sportivi, che conferiscono al Questore il potere di adottare provvedimenti restrittivi a carico di soggetti la cui condotta sia ritenuta pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il procedimento di adozione di un DASPO è soggetto a vincoli procedurali specifici, inclusa l'audizione dell'interessato o la possibilità per lo stesso di presentare controdeduzioni. Il provvedimento deve essere fondato su presupposti fattuali concreti e sufficientemente documentati, nonché rispettare il principio di proporzionalità tra la limitazione del diritto di circolazione e la pericolosità del soggetto.

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento questorile su uno o più profili, presumibilmente contestandone la fondatezza fattuale, la proporzionalità della durata temporale fissata in otto anni, la corretta osservanza dei presupposti procedurali stabiliti dalla legge, ovvero l'eccesso di potere nella valutazione dei fatti da parte dell'Amministrazione. In particolare, la questione centrale riguardava se il Questore avesse adeguatamente provato la pericolosità del ricorrente per l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive, e se il divieto quinquennale rappresentasse una misura proporzionata e necessaria alla luce dei fatti concretamente accertati. Sottese al ricorso erano quindi valutazioni di merito circa la corretta applicazione dei criteri normativi di prevenzione e circa il rispetto dei diritti fondamentali della persona inciso dal provvedimento.

La motivazione del giudice

Benché la sentenza non esponga in forma analitica il ragionamento motivazionale, l'esito di rigetto del ricorso consente di inferire che il collegio giudicante ha ritenuto fondato il provvedimento questorile su tutti i profili contestati dal ricorrente. Il Tribunale ha presumibilmente accertato che sussistevano elementi di fatto idonei a giustificare l'adozione del DASPO, ritenendo che il Questore avesse correttamente valutato la pericolosità del ricorrente alla luce della normativa applicabile. La decisione di respingere il ricorso suggerisce inoltre che il giudice ha ritenuto il provvedimento conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché acquisito secondo il procedimento di legge, senza riscontrare violazioni sostanziali o procedurali tali da determinarne l'illegittimità. Con il rigetto del ricorso, il collegio ha sostanzialmente confermato la valutazione discrezionale operata dall'Amministrazione, sindacata nei soli limiti dell'eccesso di potere e dell'illogicità manifesta.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso proposto da L.T., confermando la validità e l'efficacia del provvedimento del Questore della Provincia di Bergamo. In sede di condanna alle spese, il ricorrente è stato gravato del pagamento di euro duemilacinquecento a titolo di rimborso delle spese di lite sostenute dal Ministero dell'Interno, con i relativi accessori di legge. La sentenza è stata ordinata esecutiva dall'autorità amministrativa. Per ragioni di tutela della riservatezza e della dignità personale, il collegio ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificarlo, sostituendo i nominativi con le sole iniziali secondo le prescrizioni del Codice della Privacy e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati.

Massima

Il Questore esercita un potere discrezionale ampiamente riconosciuto dall'ordinamento nel vietare l'accesso alle manifestazioni sportive ai soggetti la cui condotta rappresenti un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, e tale provvedimento è sindacabile dal giudice amministrativo esclusivamente sul versante della conformità ai presupposti di legge e del rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento Prot.-OMISSIS- del 2 novembre 2021, notificato il medesimo giorno, con il quale il Questore della Provincia di Bergamo ha vietato al ricorrente, per la durata di anni 8 di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, di pallacanestro e pallavolo, da tre ore prima dell'incontro a tre ore dopo il termine degli incontri.
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2022, proposto da
-L.T.-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Saita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e ogni altro soggetto menzionato in sentenza, sostituendo i relativi nominativi con le inziali di nome e cognome.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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