SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO DI ACCESSO MANIFESTAZIONI SPORTIVE CALCISTICHE (DASPO) - PERIODO DI OTTO ANNI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300295/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto ricorrente è stato destinatario di un provvedimento del Questore della Provincia di Bergamo, emesso il 2 novembre 2021, che ha disposto nei suoi confronti un divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche e competizioni di pallacanestro e pallavolo per un periodo di otto anni. Il divieto si applica sia nel territorio nazionale che negli stati membri dell'Unione Europea, con una fascia oraria di tre ore prima e tre ore dopo il termine degli incontri. Le manifestazioni vietate includono campionati professionistici, semiprofessionistici e dilettantistici, competizioni internazionali quali Champions League ed Europa League, la Coppa Italia, le partite della nazionale italiana, nonché campionati mondiali ed europei quando si svolgono. Il ricorrente ha contestato questo provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, impugnandone la legittimità sotto vari profili.
Il quadro normativo
I provvedimenti del Questore in materia di prevenzione dell'ordine pubblico e della sicurezza durante manifestazioni sportive trovano fondamento nella normativa vigente relativa all'ordine pubblico e alla polizia amministrativa, nonché nella disciplina della responsabilità della pubblica amministrazione. La materia è regolata da norme che conferiscono alle autorità di pubblica sicurezza poteri di interdizione preventiva nei confronti di soggetti la cui presenza costituisce pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento del Questore, quale atto amministrativo caratterizzato da finalità preventive, deve trovare riscontro in fatti e circostanze che giustifichino l'adozione della misura restrittiva della libertà personale. Nel caso in esame rilevano inoltre le disposizioni sulla privacy, in particolare il decreto legislativo numero 196 del 2003 e il Regolamento UE 679 del 2016, che disciplinano la protezione dei dati personali e hanno condotto il giudice a disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente nella sentenza pubblicata.
La questione giuridica
Il ricorso ha sollevato questioni relative alla legittimità formale e sostanziale del provvedimento emesso dal Questore, verosimilmente contestando l'adeguatezza delle motivazioni poste a fondamento del divieto, la proporzionalità della misura, ovvero il rispetto delle garanzie procedurali dovute all'interessato nella fase di formazione del provvedimento. La controversia riguardava pertanto se la pubblica amministrazione avesse correttamente esercitato il proprio potere di interdizione preventiva sulla base di elementi fattici sufficienti e se la durata pluriennale del divieto risultasse proporzionata al fine di tutela dell'ordine pubblico. In questo genere di controversie il giudice amministrativo deve bilanciare l'interesse della pubblica amministrazione a mantenere l'ordine e la sicurezza durante gli eventi sportivi con i diritti fondamentali della persona, inclusa la libertà di movimento e di partecipazione a manifestazioni pubbliche.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, dopo aver esaminato gli atti della causa e sentito le difese delle parti nel corso dell'udienza pubblica del 8 marzo 2023, ha ritenuto che il ricorso non meritasse accoglimento. Ciò significa che il collegio giudicante ha accolto le argomentazioni della difesa del Ministero dell'Interno e ritenuto che il provvedimento impugnato, emanato dal Questore, trovasse idoneo fondamento nei fatti e nella normativa vigente. Il giudice ha evidentemente valutato che sussistessero elementi sufficienti a giustificare l'esercizio del potere preventivo della pubblica amministrazione e che la misura adottata risultasse proporzionata rispetto agli obiettivi di tutela dell'ordine pubblico durante le manifestazioni sportive. La decisione del collegio ha rigettato pertanto tutte le contestazioni mosse dal ricorrente, accogliendo le valutazioni svolte dalle autorità di pubblica sicurezza nel determinare sia la necessità che la durata della misura interdittiva.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto da F.M. contro il provvedimento del Questore di Bergamo, confermando la legittimità del divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive della durata di otto anni. È stata inoltre condannata la parte ricorrente a rifondere al Ministero dell'Interno le spese di lite, liquidate nella misura di duemilacinquecento euro, oltre agli accessori di legge. Il giudice ha disposto, ai sensi della disciplina sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato identificativo dalla sentenza resa pubblica, al fine di tutelare i diritti e la dignità della persona interessata e di conformarsi alle prescrizioni del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.
Massima
La pubblica amministrazione può validamente interdire preventivamente l'accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive mediante provvedimento del Questore, per periodi pluriennali, quando sussistano elementi fattici idonei a rappresentare un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, e tale misura non risulta viziata da illegittimità formale o sostanziale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - del provvedimento del Questore della Provincia di Bergamo del 2 novembre 2021, notificato il medesimo giorno, con il quale è stato vietato al ricorrente, “per la durata di anni 8 (otto), di accedere ai luoghi sia del territorio nazionale che degli stati membri dell'Unione Europea ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, anche amichevoli, relative a campionati nazionali professionistici, semiprofessionistici, dilettantistici e amatoriali, ai tornei internazioni (Champions League, Europa League, ecc.), alla Coppa Italia, a quelli nazionali, Trofeo Birra Moretti, Trofeo Berlusconi, Trofeo Bortolotti, Trofeo TIM, ecc.), alle partite della Nazionali Italiane di calcio o nell'ambito di specifiche manifestazioni sportive, quali campionati del mondo, campionati europei ed olimpiadi, da tre ore prima dell'incontro a tre ore dopo il termine degli incontri cui prenderanno parte le squadre iscritte alle manifestazioni suddette, nonché nei luoghi ove si svolgono competizioni sportive da parte di squadre professionistiche di pallacanestro e pallavolo”; sul ricorso numero di registro generale 133 del 2022, proposto da -F.M.-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami e Federico Riva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e ogni altro soggetto menzionato in sentenza, sostituendo i relativi nominativi con le inziali di nome e cognome. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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