Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300295/2023

Sicurezza Pubblica - Divieto Di Accesso Manifestazioni Sportive Calcistiche (daspo) - Periodo Di Otto Anni

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore della Provincia di Bergamo del 2 novembre 2021, notificato il medesimo giorno, con il quale è stato vietato al ricorrente, “per la durata di anni 8 (otto), di accedere ai luoghi sia del territorio nazionale che degli stati membri dell'Unione Europea ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, anche amichevoli, relative a campionati nazionali professionistici, semiprofessionistici, dilettantistici e amatoriali, ai tornei internazioni (Champions League, Europa League, ecc.), alla Coppa Italia, a quelli nazionali, Trofeo Birra Moretti, Trofeo Berlusconi, Trofeo Bortolotti, Trofeo TIM, ecc.), alle partite della Nazionali Italiane di calcio o nell'ambito di specifiche manifestazioni sportive, quali campionati del mondo, campionati europei ed olimpiadi, da tre ore prima dell'incontro a tre ore dopo il termine degli incontri cui prenderanno parte le squadre iscritte alle manifestazioni suddette, nonché nei luoghi ove si svolgono competizioni sportive da parte di squadre professionistiche di pallacanestro e pallavolo”;
sul ricorso numero di registro generale 133 del 2022, proposto da
-F.M.-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami e Federico Riva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e ogni altro soggetto menzionato in sentenza, sostituendo i relativi nominativi con le inziali di nome e cognome.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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