SICUREZZA PUBBLICA - ARMI, MUNIZIONI E ALTRE MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE - DIVIETO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300293/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato un ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno avverso un provvedimento amministrativo, la cui natura specifica non emerge dal testo della sentenza a disposizione. Il Ministero dell'Interno, in data 8 novembre 2018, ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente. Insoddisfatto da questa decisione, il ricorrente ha promosso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, impugnando il provvedimento ministeriale di respingimento e chiedendone l'annullamento unitamente a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. La controversia è stata decisa dal collegio composto dai magistrati Angelo Gabbricci, Ariberto Sabino Limongelli e dal referendario estensore Luca Pavia nel corso dell'udienza pubblica del 22 marzo 2023.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel sistema del contenzioso amministrativo italiano, regolato dal Codice del Processo Amministrativo. Il ricorso gerarchico, quale ricorso amministrativo interno all'amministrazione, è disciplinato dalla legislazione settoriale di riferimento e rappresenta uno strumento di controllo della legittimità dei provvedimenti amministrativi. Il TAR esercita il suo controllo di legalità sugli atti amministrativi secondo i principi della giurisdizione amministrativa, verificandone la conformità alle norme e ai principi generali del diritto amministrativo. La sentenza richiama inoltre l'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e l'articolo 10 del Regolamento UE 2016/679, a protezione dei dati personali e della dignità dei soggetti coinvolti.
La questione giuridica
La questione sottoposta al giudice amministrativo riguardava la legittimità della decisione del Ministero dell'Interno di respingere il ricorso gerarchico del ricorrente. Il ricorrente contestava la validità del provvedimento ministeriale, presumibilmente sostenendo che esso violasse norme di legge, principi di diritto amministrativo o i diritti della parte ricorrente. Il TAR doveva verificare se il Ministero, nel rigettare il ricorso gerarchico, avesse rispettato il principio di legalità, i requisiti di legittimità procedurale e sostanziale del provvedimento, nonché il rispetto dei diritti amministrativi del ricorrente.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, pur non esplicitando in forma estesa la propria motivazione nel testo disponibile, ha ritenuto che le censure del ricorrente non fossero fondate e che il provvedimento del Ministero dell'Interno fosse legittimo. Il percorso decisionale del TAR ha portato all'accoglimento delle tesi sostenute dall'amministrazione convenuta, l'Avvocatura dello Stato. Il giudice, per quanto emerga dal dispositivo, ha valutato che non sussistessero i presupposti per l'annullamento del provvedimento impugnato, quale che fossero gli specifici motivi di ricorso articolati dalla parte ricorrente. La sentenza rappresenta il completamento di un iter processuale iniziato con la proposizione del ricorso nel 2019, poco dopo il provvedimento ministeriale contestato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto completamente il ricorso proposto dal cittadino, senza accogliere alcuna delle richieste di annullamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro duemila, oltre ai relativi accessori di legge secondo la normativa vigente. La sentenza è dichiarata esecutiva per quanto di competenza dell'autorità amministrativa. Al contempo, il TAR ha disposto l'oscuramento integrale delle generalità del ricorrente e di qualsiasi dato identificativo dei soggetti coinvolti, al fine di garantire la protezione dei dati personali secondo la normativa europea sulla privacy.
Massima
Un ricorso gerarchico respinto dal Ministero dell'Interno è legittimo quando non contrasta con norme di legge o principi generali del diritto amministrativo, e il suo rigetto non è sindacabile dal TAR ove la valutazione dell'amministrazione risulti razionale e corretta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento, prot. n. -OMISSIS- datato 8 novembre 2018, con cui il Ministero dell’interno ha respinto il ricorso gerarchico del ricorrente, nonché di tutti gli atti allo stesso presupposti, connessi e consequenziali. sul ricorso numero di registro generale 83 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Carlo Zima, 5; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 22 marzo 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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