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Sentenza n. 202300290/2023

Sentenza n. 202300290/2023

SICUREZZA PUBBLICA - ARMI E MUNIZIONI - PORTO D’ARMI PER DIFESA PERSONALE - REVOCA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300290/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, contro un decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Brescia in data 11 settembre 2019, registrato nell'Area 1-bis. Il ricorso è stato depositato nel 2019 con numero di registro generale 823. Nel corso del procedimento giudiziario, tuttavia, il ricorrente ha dichiarato mediante memoria depositata il 18 gennaio 2023 di non aver più interesse a proseguire il ricorso. Questa dichiarazione rappresenta un elemento decisivo nel procedimento, in quanto la sopravvenuta mancanza di interesse esclude la possibilità per il giudice di pronunciarsi nel merito della controversia.

Il quadro normativo

La sentenza si fonda sul primo comma della lettera c dell'articolo 35 e sul nono comma dell'articolo 85 del codice del procedimento amministrativo, che disciplinano l'improcedibilità dei ricorsi quando viene a mancare l'interesse della parte a ricorrere. La normativa amministrativa prevede infatti che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile se, nel corso del procedimento, le circostanze sopravvenute estinguono l'interesse ad ottenere una pronuncia giurisdizionale. Si applicano inoltre il decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e il Regolamento UE 2016/679 per la tutela dei dati personali e della dignità dei soggetti coinvolti nel procedimento.

La questione giuridica

La questione centrale è se, a fronte della dichiarazione del ricorrente di perdita di interesse al ricorso, il giudice amministrativo debba comunque pronunciarsi nel merito oppure debba dichiararsi incompetente per sopravvenuta carenza dell'elemento soggettivo necessario a ricorrere. Il diritto processuale amministrativo riconosce infatti che l'interesse a ricorrere costituisce un presupposto fondamentale e permanente del ricorso, la cui perdita sopraggiunta durante il procedimento estingue il diritto di azione. La controversia riguarda quindi l'effetto risolutivo che la dichiarazione di mancanza di interesse produce sul procedimento amministrativo in corso.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dai magistrati Angelo Gabbricci, Ariberto Sabino Limongelli e Luca Pavia (relatore), ha ritenuto che la dichiarazione espressa del ricorrente di aver perso interesse al ricorso costituisse un fatto idoneo a determinare la sopravvenuta carenza del presupposto processuale dell'interesse a ricorrere. Il giudice ha applicato la normativa di riferimento del codice del procedimento amministrativo, che consente la dichiarazione di improcedibilità quando viene meno durante il corso del procedimento uno dei presupposti essenziali. La mancanza di interesse può derivare da diverse cause sopravvenute, quali l'accoglimento integrale della pretesa, la revoca del provvedimento impugnato, l'estinzione della materia della controversia o semplicemente il mutato interesse della parte stessa. Il giudice ha seguito il percorso logico secondo il quale, perduto l'interesse della parte, non sussiste più una controversia concretamente risolvibile.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, dunque ha deciso di non entrare nel merito della questione riguardante il decreto prefettizio. Ha compensato le spese tra le parti, decidendo cioè che ciascuna sopporti le proprie spese di procedimento, scelta che rappresenta un equilibrio tra il ricorrente e la pubblica amministrazione. Ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa di dare esecuzione alla sentenza e ha disposto l'oscuramento integrale delle generalità e di qualsiasi dato idoneo a identificare i soggetti coinvolti, a tutela della dignità e dei diritti personali secondo la normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

La dichiarazione del ricorrente di aver perso interesse nella prosecuzione del ricorso amministrativo determina la sopravvenuta carenza del presupposto processuale essenziale, rendendo il ricorso improcedibile e precludendo al giudice di pronunciarsi nel merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Brescia, n. -OMISSIS-/ Area 1-bis emesso in data 11 settembre 2019.
sul ricorso numero di registro generale 823 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Velia Moraschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Brescia, via Vittorio Emanuele II, 60;
Prefetto di Brescia, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria depositata il 18 gennaio 2023 con la quale il ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 22 marzo 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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