SICUREZZA PUBBLICA - ARMI, MUNIZIONI E ALTRE MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE - DIVIETO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300028/2023 |
| Esito | Accolto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Brescia nr. -OMISSIS-/DDA/Area I^bis del 4 dicembre 2020. sul ricorso numero di registro generale 27 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - U.T.G. Prefettura di Brescia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege presso gli uffici della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. Prefettura di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Ministero dell’Interno a rifondere la signor -OMISSIS-le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 3.500,00, oltre ad accessori di legge e oltre al rimborso del contributo unificato effettivamente versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
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