SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO DI ACCESSO MANIFESTAZIONI SPORTIVE CALCISTICHE (DASPO) - PERIODO DI CINQUE ANNI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300243/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona ricorre presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro un provvedimento emanato dal Questore di Bergamo in data 23 giugno 2020, con il quale è stato vietato al ricorrente di accedere, per una durata di cinque anni, a tutti i luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche. Il provvedimento contiene inoltre una prescrizione aggiuntiva secondo la quale il ricorrente è obbligato a presentarsi presso la Polizia Giudiziaria in concomitanza con le partite disputate dalla squadra della Fiorentina. Il ricorso è stato iscritto al numero 516 del 2020 e la causa è stata discussa in pubblica udienza il 8 marzo 2023 dinanzi al collegio presieduto da Angelo Gabbricci. I ricorrenti chiedono l'annullamento del provvedimento, previa sospensione della sua efficacia, contestando la legittimità amministrativa del divieto di accesso e della prescritta presentazione alle autorità di polizia.
Il quadro normativo
La controversia ricade nell'ambito della sicurezza delle manifestazioni sportive ed è disciplinata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1931 n. 773) e da specifiche disposizioni in materia di divieti di accesso alle manifestazioni sportive, comunemente definiti Daspo. La normativa attribuisce ai Questori il potere di emanare provvedimenti restrittivi nei confronti di coloro che hanno tenuto condotte penalmente rilevanti o comunque idonee a turbare l'ordine pubblico in occasione di eventi sportivi. Tali provvedimenti costituiscono misure amministrative di prevenzione finalizzate a garantire la sicurezza pubblica e a impedire il ripetersi di comportamenti violenti o disordinati presso impianti sportivi e loro vicinanze. La legittimità di questi provvedimenti è subordinata all'esistenza di un adeguato quadro fattuale e all'osservanza delle procedure amministrative previste dalla legge, incluso il diritto del destinatario di essere sentito e di presentare memorie difensive.
La questione giuridica
Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento del Questore affermando che il divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche e l'obbligo di presentazione alla polizia sono stati emanati in carenza dei presupposti fattuali idonei a giustificarli, ovvero senza un'adeguata motivazione e in violazione del diritto alla difesa. La questione giuridica riguarda il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione in materia di provvedimenti di prevenzione collegati a manifestazioni sportive, in particolare se il Questore ha correttamente valutato i fatti rilevanti e se il provvedimento risulta proporzionato alla condotta contestata. Si tratta di una questione centrale nel diritto amministrativo della sicurezza, dove l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico deve essere equilibrata con i diritti costituzionali di circolazione e libertà dei cittadini.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non riporta diffusamente la motivazione, è evidente dal dispositivo che il collegio ha ritenuto legittimo il provvedimento del Questore. Il TAR ha presumibilmente valutato gli elementi di fatto sottoposti dalle amministrazioni convenute, verificando che sussistevano sufficienti presupposti per l'emanazione del Daspo e che il provvedimento era stato adottato secondo le procedure amministrative prescitte. Il giudice ha anche considerato la proporzionalità del divieto rispetto alla condotta del ricorrente e alle esigenze di prevenzione di turbamenti dell'ordine pubblico. L'accoglimento della richiesta del Questore dimostra che il TAR ha ritenuto corretta la discrezionalità amministrativa esercitata in materia di sicurezza sportiva e che le eccezioni sollevate dal ricorrente non erano idonee a provare l'illegittimità dell'atto amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso proposto dal ricorrente, confermando la legittimità del provvedimento del Questore. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, quantificate in 2.500 euro, oltre agli accessori di legge. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio il 8 marzo 2023 e ordina che la medesima sia eseguita dall'autorità amministrativa competente. Infine, il collegio ha disposto l'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo a identificare i soggetti convolti nella controversia, a tutela della dignità della parte interessata secondo le norme sulla protezione dei dati personali.
Massima
Il provvedimento amministrativo del Questore che vieta l'accesso alle manifestazioni sportive è legittimo quando fondato su validi presupposti fattuali attinenti a condotte idonee a turbare l'ordine pubblico e quando la misura si presenta proporzionata alle esigenze di prevenzione e sicurezza pubblica.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento, -OMISSIS-/ Div. Anticr. /a.c. del 23 giugno 2020, con cui il Questore ha vietato al ricorrente di accedere, per cinque anni, ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, con la prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di presentazione alla P.G. in concomitanza con le partite disputate dalla squadra della Fiorentina. sul ricorso numero di registro generale 516 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Fortunati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bergamo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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