Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202300243/2023
Sicurezza Pubblica - Divieto Di Accesso Manifestazioni Sportive Calcistiche (daspo) - Periodo Di Cinque Anni
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento, -OMISSIS-/ Div. Anticr. /a.c. del 23 giugno 2020, con cui il Questore ha vietato al ricorrente di accedere, per cinque anni, ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, con la prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di presentazione alla P.G. in concomitanza con le partite disputate dalla squadra della Fiorentina. sul ricorso numero di registro generale 516 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Fortunati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bergamo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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