SICUREZZA PUBBLICA - ARMI, MUNIZIONI E ALTRE MATERIE ESPLODENTI – LICENZA PORTO D'ARMI USO TIRO A VOLO – REVOCA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300231/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino, titolare di una licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Bergamo con cui è stata disposta la revoca della sua autorizzazione al porto d'armi. Aveva presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, lamentando che la revoca fosse illegittima e fondata su presupposti inesistenti. Il Questore, in qualità di organo di polizia amministrativa competente in materia di armamento e porto d'armi, aveva emesso un provvedimento ablatoria sulla base di circostanze che il ricorrente riteneva non sussistenti o comunque non proporzionate al mezzo adottato. La controversia si inseriva quindi nel campo del controllo amministrativo sulla legittimità dei provvedimenti in materia di pubblica sicurezza, laddove il bilanciamento tra interessi privati alla libera disponibilità d'armi e necessità di tutela della sicurezza pubblica costituisce un tema classico di diritto amministrativo.
Il quadro normativo
La materia del porto d'armi e delle relative autorizzazioni è regolata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, dal Decreto Legislativo in materia di armamento e dalle normative tecniche sulla circolazione e detenzione di armi. In particolare, il Questore dispone di ampi poteri discrezionali nel rilascio, rifiuto e revoca delle licenze di porto d'armi, quale autorità di pubblica sicurezza deputata alla prevenzione di rischi per l'ordine pubblico. Tali poteri sono esercitati secondo principi di proporzionalità, ragionevolezza e osservanza del procedimento amministrativo. La revoca di una licenza rappresenta un provvedimento di maggior rigore che deve fondarsi su circostanze obiettive, quali il venir meno dei presupposti che avevano reso opportuna l'autorizzazione iniziale oppure il verificarsi di comportamenti o situazioni che creano pericolo per la sicurezza pubblica.
La questione giuridica
La questione affrontata dal Tribunale riguardava la legittimità del decreto di revoca emesso dal Questore, nello specifico se sussistessero in concreto i presupposti fattuali e normativi che giustificassero l'ablazione della licenza. Il ricorrente sosteneva che la revoca fosse arbitraria, vizziata da eccesso di potere oppure fondata su valutazioni discrezionali manifestamente irragionevoli. Dalla prospettiva giurisdizionale, la Corte doveva valutare se l'Amministrazione avesse esercitato correttamente il suo potere discrezionale, cioè se avesse fondato il provvedimento su elementi di fatto rilevanti e ragionevoli, ossia se tra i presupposti reali e il provvedimento adottato sussistesse un nesso logico e proporzionato.
La motivazione del giudice
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso del cittadino, il che significa che ha ritenuto legittimo il provvedimento della Questura di Bergamo. Sebbene la sentenza non riporti una motivazione estesa a causa della sua natura sintetica tipica dei provvedimenti amministrativi, l'esito negativo per il ricorrente evidenzia che il collegio giudicante ha valutato come corretta la valutazione del Questore circa l'opportunità della revoca. Ciò comporta che gli elementi di fatto allegati dal ricorrente a sostegno della sua posizione non hanno convinto il giudice a ritenere illegittima l'azione amministrativa. Il collegio ha quindi sostenuto il corretto esercizio del potere amministrativo di revoca, riconoscendo al Questore la facoltà di operare scelte discrezionali di questo tipo quando sussistano circostanze che rendano opportuna la revoca della licenza per finalità di sicurezza pubblica.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso proposto dal cittadino, confermando pienamente la legittimità del decreto di revoca della licenza di porto di fucile emesso dal Questore di Bergamo. La sentenza ordina l'esecuzione del provvedimento amministrativo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in duemila euro, oltre agli accessori di legge. Tale condanna rappresenta il riconoscimento della totale infondatezza del ricorso dal punto di vista legale. Il provvedimento ordina inoltre l'oscuramento dei dati personali del ricorrente ai fini della tutela della riservatezza, in conformità alle normative sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'esercizio del potere amministrativo di revoca della licenza di porto d'armi da parte del Questore, fondato su valutazioni discrezionali relative alle esigenze di sicurezza pubblica, è legittimo quando il giudice amministrativo ritenga sussistenti i presupposti fattuali per il suo esercizio e non manifesti l'irragionevolezza della decisione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - del decreto Cat. P -OMISSIS-– P.A.S.I. con cui il Questyore della Provincia di Bergamo ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo intestata al ricorrente; - d’ogni altro provvedimento presupposto, precedente e comunque connesso; sul ricorso numero di registro generale 743 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ceruti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bergamo, via Paglia, n. 4; Questura di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente altri soggetti comunque menzionati in sentenza. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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