Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300231/2023

Sicurezza Pubblica - Armi, Munizioni E Altre Materie Esplodenti – Licenza Porto D'armi Uso Tiro A Volo – Revoca

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- del decreto Cat. P -OMISSIS-– P.A.S.I. con cui il Questyore della Provincia di Bergamo ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo intestata al ricorrente;
- d’ogni altro provvedimento presupposto, precedente e comunque connesso;
sul ricorso numero di registro generale 743 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ceruti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bergamo, via Paglia, n. 4;
Questura di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente altri soggetti comunque menzionati in sentenza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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