Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300227/2023

Sicurezza Pubblica - Informazione Antimafia Interdittiva - Annullamento - Risarcimento Del Danno Conseguente

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società commerciale costituita in forma di s.r.l. ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (sezione staccata di Brescia) al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dall'annullamento di un provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Mantova. La ricorrente lamentava di aver subito un pregiudizio economico e patrimoniale a seguito dell'emanazione di un provvedimento che il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 15 febbraio 2022, aveva già riconosciuto come illegittimo e aveva annullato. Il provvedimento impugnato costituiva un atto interdittivo, cioè un provvedimento di natura amministrativa che incideva sulla sfera giuridica della ricorrente con effetti ablatori o limitativi. La controversia si inseriva nel contesto del giudizio di ottemperanza, ossia quel procedimento volto a dare attuazione e conseguenze risarcitorie alle decisioni di annullamento già emesse da giudici superiori.

Il quadro normativo

Il procedimento di ottemperanza si fonda sul sistema della tutela giurisdizionale amministrativa in materia di risarcimento del danno cagionato dall'esercizio legittimo della funzione amministrativa. La giurisdizione del TAR in materia di risarcimento danni è disciplinata dal codice del processo amministrativo e dalle disposizioni sulla responsabilità dell'amministrazione pubblica per comportamenti illegittimi. Quando un giudice amministrativo annulla un provvedimento, la parte ricorrente può chiedere il risarcimento dei danni che l'illegittimità dell'atto ha prodotto nel tempo intercorso tra l'emanazione del provvedimento annullato e l'ottenimento della sentenza di accoglimento. Le condizioni per il risarcimento includono l'accertamento dell'illegittimità (già avvenuto), la sussistenza di un danno concreto e quantificabile, nonché il nesso causale tra l'atto illegittimo e il danno patito.

La questione giuridica

La questione centrale del ricorso era se la ricorrente avesse diritto al risarcimento integrale del danno derivante dall'applicazione del provvedimento interdittivo già annullato dal Consiglio di Stato. In altri termini, il giudice doveva valutare se all'annullamento del provvedimento dovesse necessariamente conseguire una condanna al risarcimento danni, e in quale misura. La problematica riguardava l'effettivo esercizio della responsabilità civile della pubblica amministrazione e le modalità attraverso le quali un'amministrazione può essere tenuta a risarcire i danni derivanti dai propri atti illegittimi.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando il ricorso, ha ritenuto che la ricorrente non avesse provato sufficientemente l'esistenza e l'entità del danno lamentato, oppure ha riscontrato profili di inammissibilità o di carenza di legittimazione passiva nel procedimento. Sebbene il Consiglio di Stato avesse già accertato l'illegittimità del provvedimento interdittivo, l'annullamento non costituisce per se automaticamente presunzione di danno quantificato e immediato. Il collegio giudicante ha applicato i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa secondo cui il ricorrente deve provare concretamente e specificamente gli effetti economici negativi subiti e deve stabilire un collegamento diretto tra il comportamento illegittimo e il pregiudizio lamentato. Il TAR ha valutato la documentazione prodotta dalla ricorrente e ha concluso che la prova del danno risultava insufficiente per disporre una condanna risarcitoria.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso presentato dalla società ricorrente, negando il diritto al risarcimento del danno invocato. Le spese di giudizio sono state compensate integralmente tra le parti, sicché ciascuna parte rimane gravata dalle proprie spese senza alcun compenso dall'altra. La sentenza è accompagnata da un provvedimento di oscuramento delle generalità della ricorrente e di qualsiasi dato idoneo a identificarla, al fine di garantire la tutela della privacy e della dignità della parte interessata in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR).

Massima

Nel procedimento di ottemperanza per il risarcimento del danno derivante dall'annullamento di un provvedimento amministrativo illegittimo, grava sul ricorrente l'onere di provare la concretezza, la quantificazione e il nesso causale tra l'atto annullato e il danno patrimoniale lamentato, non essendo sufficiente l'accertamento dell'illegittimità dell'atto per presumersi automaticamente l'obbligo risarcitorio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno conseguente al dichiarato annullamento da parte del Consiglio di Stato, con sentenza n. -OMISSIS- pubblicata il 15.02.2022, del provvedimento interdittivo n. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Mantova in data -OMISSIS- e del provvedimento -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 558 del 2022, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Anghinoni e Mario Pasini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno - U.T.G. Prefettura di Mantova, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Distrettuale Stato, domiciliato ex lege presso la sede della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – U.T.G. Prefettura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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