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Sentenza n. 202300222/2023

Sentenza n. 202300222/2023

SICUREZZA PUBBLICA - ARMI, MUNIZIONI E ALTRE MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE - DIVIETO - LICENZA PORTO D'ARMI USO CACCIA - REVOCA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300222/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino aveva ricevuto due decreti dalle autorità di pubblica sicurezza della Provincia di Mantova volti a limitare la sua capacità di detenere e utilizzare armi. Innanzitutto, il Prefetto aveva emesso un decreto che imponeva il divieto generale di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti. Successivamente, il Questore aveva revocato la licenza di porto di fucile per uso di caccia che il ricorrente possedeva, estinguendo di conseguenza il relativo libretto autorizzativo. Il ricorrente aveva quindi deciso di impugnare entrambi i provvedimenti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendo l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ritenendo illegittime le decisioni dell'amministrazione. La causa è stata introdotta nel 2020 e si è protratta per alcuni anni, fino alla pronuncia definitiva del TAR nel gennaio 2023.

Il quadro normativo

Le decisioni amministrative in materia di detenzione di armi e munizioni trovano fondamento in una complessa disciplina volta a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Il Ministero dell'Interno, per mezzo dei Prefetti e dei Questori, ha il compito di vigilare sulla sicurezza del territorio e di adottare i provvedimenti necessari per prevenire e contrastare comportamenti pericolosi per la collettività. La normativa sulle armi e munizioni consente all'amministrazione di vietare la detenzione quando sussistono elementi indicativi di pericolosità del soggetto, sia personale che sociale. L'esercizio di tale potere è comunque sottoposto al controllo della giurisprudenza amministrativa, che ne verifica la legittimità, la proporzionalità e la corretta motivazione secondo i principi del diritto amministrativo generale.

La questione giuridica

Il cuore del ricorso era la legittimità dei due decreti, cioè se l'amministrazione fosse titolata a vietare la detenzione di armi e a revocare la licenza di porto sulla base dei dati e delle valutazioni in suo possesso. Il ricorrente contestava tanto il decreto del Prefetto quanto quello del Questore, chiedendo l'annullamento integrale di entrambi gli atti e la restituzione della propria titolarità alle armi. La controversia toccava il delicato equilibrio tra il diritto dell'individuo a detenere armi legalmente e il dovere dello Stato di proteggere la sicurezza pubblica mediante l'adozione di misure restrittive nei confronti di soggetti considerati a rischio. Durante il lungo corso del procedimento giudiziario, tuttavia, la situazione di fatto ha subito una trasformazione tale da compromettere la ragion d'essere stessa della controversia.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non contenga una motivazione estesa e articolata, è possibile ricostruire il ragionamento del collegio. Il giudice ha valutato lo stato della controversia al momento della decisione e ha constatato che la carenza di interesse ad agire del ricorrente era sopravvenuta durante il corso del giudizio. Ciò significa che gli eventi successivi all'introduzione del ricorso avevano reso priva di utilità pratica la pronuncia che il tribunale avrebbe potuto emettere, privando il ricorso della sua ragione costitutiva. L'interesse ad agire è un elemento fondamentale della ricevibilità dei ricorsi amministrativi: se nel corso del giudizio le circostanze di fatto mutano in modo tale che la pronuncia non potrebbe più recare alcun vantaggio concreto al ricorrente, il giudice deve dichiarare il ricorso improcedibile piuttosto che entrare nel merito. Questa soluzione, seppur tecnicamente corretta, consente al giudice di evitare di pronunciarsi su una controversia ormai svuotata di contenuto pratico.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, evitando così di entrare nel merito della questione relativa alla legittimità dei decreti del Prefetto e del Questore. Le spese della fase di merito sono state compensate tra le parti, significando che ciascuna rimane responsabile dei propri costi processuali. Il giudice ha ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza e, a tutela della dignità e della privacy del ricorrente, ha disposto l'oscuramento dei dati personali e di ogni elemento idoneo a identificarlo secondo le disposizioni del Codice della Privacy e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati.

Massima

Quando durante il corso del procedimento amministrativo sopravvenga una carenza di interesse ad agire per il ricorrente, il giudice amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile anziché pronunciarsi nel merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
A) del decreto protocollo -OMISSIS-del Prefetto della Provincia di Mantova pronunziato in data 7.09.2020 e notificato in data 8.09.2020 con cui è stato fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti;
B) del decreto -OMISSIS-del Questore della Provincia di Mantova pronunziato in data 21.09.2020 e notificato in data 30.09.2020 con cui veniva revocata la licenza di porto di fucile uso caccia ed il relativo libretto di cui è titolare il ricorrente;
C) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso.
sul ricorso numero di registro generale 591 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di Mantova, Questura di Mantova, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di Mantova e di Questura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese della fase di merito compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 196/2003, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nelle camere di consiglio dei giorni 11 gennaio 2023 e 22 febbraio 2023, con l’intervento dei magistrati:

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