Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA—Inammissibile
Sentenza n. 202300222/2023
Sicurezza Pubblica - Armi, Munizioni E Altre Materie Esplodenti - Detenzione - Divieto - Licenza Porto D'armi Uso Caccia - Revoca
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, A) del decreto protocollo -OMISSIS-del Prefetto della Provincia di Mantova pronunziato in data 7.09.2020 e notificato in data 8.09.2020 con cui è stato fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti; B) del decreto -OMISSIS-del Questore della Provincia di Mantova pronunziato in data 21.09.2020 e notificato in data 30.09.2020 con cui veniva revocata la licenza di porto di fucile uso caccia ed il relativo libretto di cui è titolare il ricorrente; C) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso. sul ricorso numero di registro generale 591 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di Mantova, Questura di Mantova, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di Mantova e di Questura di Mantova; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese della fase di merito compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 196/2003, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Brescia nelle camere di consiglio dei giorni 11 gennaio 2023 e 22 febbraio 2023, con l’intervento dei magistrati:
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