Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300022/2023

Sicurezza Pubblica - Armi, Munizioni E Altre Materie Esplodenti - Detenzione - Divieto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente aveva ottenuto una licenza di porto d'armi per uso sportivo, regolarmente rilasciata dalle autorità competenti. Nel novembre 2020 il Questore di Cremona ha emesso un decreto revocando tale licenza, comunicando contestualmente l'avvio del procedimento. Quasi contemporaneamente, il Prefetto della Provincia di Cremona ha adottato un provvedimento ancora più restrittivo, imponendo il divieto assoluto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti a qualsiasi titolo e ordinando al ricorrente di cessere o disattivare le armi entro 150 giorni dalla notificazione, pena la confisca coattiva dei materiali. Il ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ritenendo di aver subito una compressione ingiustificata e sproporzionata dei propri diritti.

Il quadro normativo

La materia del porto d'armi e della detenzione di armi e munizioni è disciplinata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dai relativi regolamenti attuativi, che attribuiscono al Questore e al Prefetto poteri discrezionali al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. Tali autorità possono revocare licenze e adottare provvedimenti restrittivi quando sussistono motivi fondati di pericolosità sociale o quando l'interessato non presenta più i requisiti di idoneità richiesti per il porto d'armi. La disciplina è costruita secondo il principio per cui il diritto a detenere o portare armi non è un diritto incondizionato, ma subordinato a requisiti di carattere morale, psicofisico e comportamentale, valutabili dalle autorità amministrative. Il provvedimento prefettizio rappresenta l'esercizio del potere cauto amministrativo di prevenzione generale, finalizzato a prevenire comportamenti illeciti.

La questione giuridica

Il punto controverso attinge alla legittimità sostanziale e procedurale dei provvedimenti, ossia se il Questore e il Prefetto abbiano operato nel rispetto dei limiti della loro discrezionalità amministrativa e se sussistessero motivi concreti e proporzionati per revocare la licenza e imporre il divieto di detenzione. La questione comporta la verifica del corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza e l'interesse privato del ricorrente al mantenimento della licenza e alla libertà di detenere armi per usi legittimi. Il ricorrente contestava la proporzione del provvedimento restrittivo, sostenendo che non fossero stati comprovati comportamenti di pericolo tale da giustificare una misura così invasiva.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, pur non esplicitando nel testo l'intera argomentazione, ha proceduto a verificare la legittimità dei provvedimenti rispetto alla normativa sulla pubblica sicurezza e ha concluso che le autorità amministrative avevano operato legittimamente nell'esercizio dei loro poteri. La decisione di respingere i ricorsi implica che il collegio giudicante ha ritenuto sussistenti i presupposti per la revoca della licenza e per l'adozione del provvedimento prefettizio restrittivo. Il fatto che il TAR abbia respinto i ricorsi indica che la valutazione discrezionale delle autorità è stata ritenuta non sindacabile nel merito o è stata ritenuta corretta in fatto e diritto, nel senso che i motivi di sicurezza e ordine pubblico sottostanti i provvedimenti sono stati giudicati fondati e non sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto entrambi i ricorsi, confermando la validità e l'efficacia dei provvedimenti del Questore e del Prefetto di Cremona. La revoca della licenza di porto d'armi e il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione rimangono dunque pienamente efficaci. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero dell'Interno, liquidate in complessivi quattromila euro oltre agli accessori di legge. La sentenza dispone infine l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente, a tutela della privacy secondo la disciplina del diritto amministrativo e della protezione dei dati personali.

Massima

Le autorità amministrative competenti in materia di pubblica sicurezza dispongono di idonei poteri discrezionali per revocare licenze di porto d'armi e per vietare la detenzione di armi e munizioni quando sussistono motivi fondati di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblica, restando tali provvedimenti insindacabili nel merito ove non sia provata l'arbitrarietà o la manifesta irrazionalità della valutazione amministrativa. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA. Angelo Gabbricci Presidente, Ariberto Sabino Limongelli Consigliere Estensore, Alessandra Tagliasacchi Consigliere per l'annullamento. Quanto al ricorso numero 65 del 2021 viene impugnato il decreto del Questore di Cremona, notificato il 20 novembre 2020, con cui è stata revocata la licenza di porto d'armi per uso sportivo intestata al ricorrente, e di ogni altro atto ai medesimi presupposti connesso e conseguente inclusa la comunicazione di avvio del procedimento del Prefetto di Cremona in data 6 novembre 2020. Quanto al ricorso numero 258 del 2021 viene impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di Cremona notificato il 16 febbraio 2021 con cui è stato fatto divieto al ricorrente di detenere armi munizioni e materie esplodenti a qualsiasi titolo ed è stato assegnato un termine di 150 giorni decorrente dalla data di notificazione per la cessione delle armi a terzi non conviventi oppure per provvedere alla loro disattivazione o rottamazione a proprie spese, dispponendo la confisca dei materiali decorso inutilmente il termine. I ricorsi sono stati proposti dal ricorrente rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Sarli e Rocco Cassandro con domicilio digitale presso Registri di Giustizia, contro il Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria in Brescia via Santa Caterina numero 6. La causa è stata discussa in pubblica udienza del 21 dicembre 2022, con relatore il consigliere Ariberto Sabino Limongelli ed è stato dato ascolto ai difensori delle parti come risultante dal verbale d'udienza. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Prima definitivamente pronunciando sui ricorsi proposti come in epigrafe, previa riunione dei medesimi li respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero dell'Interno le spese di lite liquiudate complessivamente in euro 4000 oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e dell'articolo 10 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati Angelo Gabbricci Presidente Ariberto Sabino Limongelli Consigliere Estensore Alessandra Tagliasacchi Consigliere. Esito RESPINGE. Tribunale TAR LOMBARDIA BRESCIA. Sezione SEZIONE PRIMA.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere
per l'annullamento
A) quanto al ricorso n. 65 del 2021:
- del decreto cat.-OMISSIS-, notificato il 20.11.2020 (doc. n.1) del Questore di Cremona con cui è stata revocata la licenza di porto d’armi per uso sportivo n.-OMISSIS- intestata al ricorrente;
- di ogni altro atto agli stessi presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n.-OMISSIS- del Prefetto di Cremona in data 6.11.2020 (doc.n.2
B) quanto al ricorso n. 258 del 2021:
- del decreto prot. n.-OMISSIS-, notificato il 16.2.2021 (doc. n.1) del Prefetto della Provincia di Cremona con cui 1) “è fatto divieto” al ricorrente “di detenere armi, munizioni e materie esplodenti a qualsiasi titolo possedute”; 2) “è assegnato un termine di 150 giorni, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per la cessione delle armi, munizioni e materie esplodenti detenute a terzi non conviventi … ovvero “a provvedere, a sue spese, alla loro disattivazione o rottamazione”; 3) “decorso detto termine, qualora l’interessato non abbia proceduto alla cessione, disattivazione o rottamazione delle armi, munizioni e materie esplodenti in parola, si dispone la confisca dei predetti materiali …”;
- di ogni altro atto agli stessi presupposto, connesso e conseguente e, in particolare, della comunicazione di avvio del procedimento 6.11.2020 del Prefetto di Cremona (doc. n.2).
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Sarli e Rocco Cassandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in entrambi i giudizi del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2022 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Sarli e Rocco Cassandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione dei medesimi, li respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di lite, che liquida complessivamente in € 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash