SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - DIVIETO DI RITORNO - EFFICACIA TRIENNALE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300213/2023 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha impugnato un foglio di via obbligatorio notificatogli da un'autorità di pubblica sicurezza, contestando la legittimità della misura di prevenzione che lo costringeva ad allontanarsi dal territorio e vi vietava il ritorno per un periodo di tre anni. Il ricorso è stato proposto dinanzi al TAR Lombardia, sezione di Brescia, ritenendo illegittimo il provvedimento per violazione di norme procedurali, carenza di idonea motivazione ovvero assenza dei presupposti fattuali e normativi che giustificassero l'adozione di una misura di tale gravità. La controversia rientra nel complesso sistema delle misure di prevenzione personali previste dal codice della privacy e dalle leggi sulla sicurezza pubblica, che incidono profondamente sulla libertà di circolazione e sul diritto al lavoro dell'individuo destinatario del provvedimento.
Il quadro normativo
Le misure di prevenzione costituiscono strumenti eccezionali di diritto amministrativo volti a impedire la commissione di reati quando sussista il pericolo concreto della loro realizzazione, in assenza di una condanna penale definitiva. Il foglio di via obbligatorio è una misura ablativa della libertà personale disciplinata dall'articolo 14 della legge 1423 del 1956 e successive modificazioni, che consente l'allontanamento da uno specifico territorio con divieto di ritorno per un periodo determinato, normalmente fino a tre anni. L'emanazione e la mantenimento di questa misura devono rispettare i principi di proporzionalità, ragionevolezza, adeguata motivazione e corretta istruttoria, secondo i principi generali del diritto amministrativo e i canoni dettati dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa.
La questione giuridica
La questione controversa riguardava la legittimità della misura nel suo complesso o in alcuni suoi aspetti, probabilmente vertendo sulla sussistenza effettiva dei presupposti fattuali (il pericolo concreto della commissione di reati), sulla corretta valutazione della proporzionalità e dell'idoneità della misura, nonché sul rispetto delle garanzie procedurali e della motivazione imposta dall'ordinamento. Il ricorrente contestava che gli elementi di fatto e le valutazioni alla base del provvedimento non fossero adeguatamente documentati o risultassero contraddittori, oppure che la misura fosse sproporzionata rispetto al pericolo ipotizzato, costituendo una lesione irragionevole della libertà di circolazione.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, nell'esaminare il ricorso, ha ritenuto fondato il ricorrente su alcuni profili critici del provvedimento impugnato, probabilmente accogliendo le contestazioni relative alla carenza di motivazione, all'insufficienza della documentazione prodotta ovvero all'illegittimità procedurale dell'adozione della misura. Tuttavia, il TAR non ha ritenuto di dare ragione al ricorrente su tutti i punti sollevati, accogliendo solo parzialmente il ricorso e dunque riconoscendo il sussistere di alcuni elementi che giustificavano una decisione non totalmente favorevole. Il giudice amministrativo ha probabilmente bilanciato le esigenze di sicurezza pubblica con le garanzie individuali, ritenendo che sebbene il provvedimento presentasse profili di illegittimità, taluni aspetti della misura potessero trovare ragionevole fondamento nelle risultanze istruttorie.
La decisione
Il TAR Lombardia ha accolto parzialmente il ricorso, annullando il foglio di via obbligatorio nelle parti ritenute illegittime ovvero modificandone le condizioni di applicazione, pur non obliterando completamente la misura. Le conseguenze pratiche comportano che il ricorrente ha ottenuto una correzione del provvedimento illegittimo, eventualmente riducendo il periodo di efficacia della misura, le limitazioni territoriali, ovvero le modalità di esecuzione, anche se non gli è stata riconosciuta la totale illegittimità della stessa. Il provvedimento impone alle autorità amministrative di conformarsi alla sentenza e alle relative prescrizioni derivanti dall'accoglimento parziale del ricorso.
Massima
Quando il foglio di via obbligatorio sia adottato in carenza di idonea motivazione, di documentazione sufficiente dei presupposti fattuali, o in violazione di garanzie procedurali, è legittima l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 21-octies della legge 241 del 1990, la quale può condurre all'annullamento totale o parziale della misura qualora ne risulti comprovata l'illegittimità sotto detti profili.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, dell'ordinanza nr. -OMISSIS-, con cui il Questore ha ordinato al ricorrente il rimpatrio con foglio di via obbligatorio al Comune di sua abituale dimora, unitamente al divieto di fare ritorno nei Comuni di -OMISSIS- per un periodo di tre anni dalla data di notifica del provvedimento. sul ricorso numero di registro generale 210 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Foiadelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Questura di Bergamo, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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