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Sentenza n. 202300208/2023

Sentenza n. 202300208/2023

SICUREZZA PUBBLICA - ARMI, MUNIZIONI E ALTRE MATERIE ESPLODENTI - LICENZA PORTO D'ARMI USO CACCIA – REVOCA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300208/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, impugnando un provvedimento del Questore di Brescia con il quale era stata revocata la sua licenza di porto d'armi per uso venatorio. Il Questore aveva emanato il provvedimento amministrativo registrato al numero 3071-3056/49/2020, categoria 6F/P.A.S.I., che privava il ricorrente della facoltà di detenere e portare armi per la pratica della caccia. Il ricorrente si è avvalso della rappresentanza e difesa dell'avvocato Sergio Ambrosio per contestare la legittimità di tale atto amministrativo e chiederne l'annullamento, insieme a tutti gli atti ad esso presupposti e consequenziali. La controversia tocca un tema particolarmente delicato, quello della sicurezza pubblica e della concessione di licenze relative al possesso di armi, ambito in cui l'amministrazione esercita poteri di controllo e revoca finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza.

Il quadro normativo

La materia del porto d'armi è disciplinata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (decreto legislativo) e da disposizioni specifiche che disciplinano le condizioni per l'ottenimento, il mantenimento e la revoca delle licenze di porto d'armi. Il Questore, quale autorità di pubblica sicurezza competente territorialmente, possiede il potere di rilasciare, rinnovare e revocare tali licenze sulla base di valutazioni relative al profilo di pericolo, alla serietà morale e alla capacità del richiedente di custodire e utilizzare le armi in modo responsabile e conforme alla legge. La revoca di una licenza di porto d'armi è un provvedimento ablativo che comporta conseguenze significative per il titolare e pertanto deve essere adottato dal Questore in base a presupposti e motivazioni rigorose, secondo i principi del diritto amministrativo che richiedono la proporzionalità dell'intervento e il rispetto dei diritti costituzionali.

La questione giuridica

La questione di diritto controversa riguardava la legittimità del provvedimento di revoca della licenza, cioè se il Questore disponesse di elementi fattuali e normativi sufficienti per motivare e giustificare la decisione di privare il ricorrente del porto d'armi per uso venatorio. Il ricorrente contestava presumibilmente la sussistenza dei presupposti legittimanti la revoca e deduttivamente la legalità e la ragionevolezza del provvedimento amministrativo. Era in gioco il bilanciamento tra il diritto individuale alla detenzione di armi per attività legali come la caccia e l'interesse della pubblica amministrazione a tutelare la sicurezza pubblica tramite controlli rigorosi sulla distribuzione e sul mantenimento di licenze di porto d'armi. La complessità giuridica risiedeva nel valutare se gli elementi di fatto accertati dal Questore si traducessero effettivamente in circostanze tali da giustificare una misura così incisiva.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate le allegazioni del ricorrente e le controreplica del Ministero dell'Interno, ha valutato la sussistenza dei presupposti e della correttezza del procedimento amministrativo seguito dal Questore. Sebbene il testo della sentenza non esponga analiticamente le argomentazioni motivative, la decisione di respingere il ricorso indica che il collegio giudicante ha ritenuto legittimo l'esercizio del potere di revoca da parte dell'autorità questore. Il TAR ha presumibilmente accertato che il Questore disponeva di elementi fattuali e motivazioni adeguate per emettere il provvedimento ablativo, oppure che le eccezioni del ricorrente non erano sufficienti a mettere in discussione la valutazione compiuta dall'amministrazione. La decisione riflette un atteggiamento di rispetto verso la discrezionalità amministrativa in materia di sicurezza pubblica, ambito in cui i giudici amministrativi operano un controllo di legittimità ma riconoscono ampi margini di apprezzamento all'amministrazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal cittadino, confermando così la validità e la legittimità del provvedimento di revoca emanato dal Questore di Brescia. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite quantificate in duemilacinquecento euro a favore del Ministero dell'Interno resistente, oltre agli accessori di legge. La sentenza è soggetta a esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, il che significa che il Questore poteva procedere all'adozione di conseguenti provvedimenti esecutivi del provvedimento di revoca. La sentenza contiene inoltre un'ordinanza di oscuramento dei dati personali del ricorrente e di tutti i soggetti coinvolti nei fatti della causa, a protezione della dignità e della riservatezza, in conformità alle normative sulla privacy.

Massima

La revoca di una licenza di porto d'armi costituisce un esercizio legittimo del potere amministrativo discretivo del Questore quando sia fondato su presupposti fattuali e motivazioni sufficienti a garantire la sicurezza pubblica e la tutela dell'ordine, e il controlllo giurisdizionale del TAR rimane confinato nella verifica della legalità formale e della ragionevolezza della valutazione amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento, reg. 3071-3056/49/2020-Cat. 6F/P.A.S.I. con cui il Questore ha revocato la licenza di porto d’armi per uso venatorio del ricorrente, nonché degli atti ad esso presupposti e consequenziali;
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Brescia, via Vittorio Emanuele II, 60;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Questura di Brescia, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero resistente, che quantifica in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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