Sentenza n. 202300206/2023
Sicurezza Pubblica - Armi, Munizioni E Altre Materie Esplodenti - Detenzione - Divieto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia un decreto emesso dalla Prefettura di Mantova in data 28 ottobre 2020, con il quale gli era stato vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti. Il ricorso è stato proposto in primo grado al TAR nella sezione staccata di Brescia con numero di registro generale 756 del 2020, rappresentato dal difensore incaricato della parte ricorrente. La controparte era la Prefettura di Mantova, rappresentata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Il procedimento amministrativo ha visto le udienza pubblica fissata per il 22 febbraio 2023, nella quale il collegio giudicante ha assunto le conclusioni delle parti sulla base della documentazione prodotta.
Il quadro normativo
Il provvedimento emanato dalla Prefettura rientrava nell'esercizio dei poteri amministrativi di ordinanza riconosciuti alle autorità di pubblica sicurezza in materia di controllo e limitazione della detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, competenze che risalgono a una consolidata struttura normativa del diritto amministrativo italiano. Il ricorso era stato proposto secondo le regole processuali del codice del processo amministrativo, specificamente facendo riferimento agli articoli 35, comma 1, lettera c, e 85, comma 9, che disciplinano le modalità di impugnazione dei provvedimenti amministrativi davanti ai tribunali amministrativi regionali. L'intero procedimento si inseriva nel quadro della tutela della legalità amministrativa e del controllo giurisdizionale sugli atti della pubblica amministrazione.
La questione giuridica
La controversia riguardava la legittimità del decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, il quale costituiva un provvedimento amministrativo limitativo di diritti e libertà personali, sottoposto al controllo di legittimità del giudice amministrativo. Il ricorrente contestava il decreto, evidentemente per motivi che dovevano toccare aspetti di legittimità del procedimento o della decisione, sebbene le circostanze specifiche non emergano pienamente dal testo disponibile. La questione centrale era se la pubblica amministrazione avesse legittimamente adottato tale misura restrittiva secondo le norme di legge e i principi generali dell'ordinamento amministrativo.
La motivazione del giudice
Nel corso dello sviluppo del procedimento, il collegio giudicante ha fatto insorgere una questione processuale di notevole importanza, quella del sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente. Ciò significa che tra il momento della proposizione del ricorso e l'udienza di merito, la situazione fattuale si era modificata in modo tale da rendere non più necessaria una decisione da parte del giudice. Il difetto di interesse sopravvenuto rappresenta una causa classica di improcedibilità del ricorso nel diritto processuale amministrativo, in quanto viene a mancare la qualità processuale attiva del ricorrente. Valutate le circostanze della causa e accertata l'impossibilità di adottare una sentenza di merito, il collegio ha ritenuto di non poter proseguire ulteriormente nel giudizio, giacché ogni pronunciazione sulla questione di fondo sarebbe stata priva di rilevanza pratica e di incidenza sulla posizione giuridica della parte.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, pronunciandosi definitivamente sulla controversia e disponendo la compensazione delle spese processuali tra le parti. Tale pronunciamento ha comportato l'estinzione del giudizio senza una valutazione nel merito della legittimità del decreto prefettizio, con la conseguenza che nessuna modifica al provvedimento originario è stata disposta dal giudice amministrativo. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa, secondo le modalità previste dalla procedura amministrativa. Infine, in osservanza della normativa sulla protezione dei dati personali, il collegio ha disposto l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e di ogni altro dato idoneo all'identificazione dei soggetti coinvolti nei fatti di causa, a tutela della dignità e dei diritti della persona.
Massima
Ricorre il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso amministrativo quando la situazione fattuale e giuridica della parte si modifica nel corso del procedimento di modo tale da rendere impossibile una pronuncia del giudice che incida sulla posizione giuridica della ricorrente, determinando l'improcedibilità della causa indipendentemente dal merito della questione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto della n. 71759 del 28 ottobre 2020 con cui la prefettura ha vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti; nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento. sul ricorso numero di registro generale 756 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; U.T.G. - Prefettura di Mantova, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Mantova; Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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