AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202300020/2023

Sentenza n. 202300020/2023

SICUREZZA PUBBLICA - ARMI, MUNIZIONI E ALTRE MATERIE ESPLODENTI - LICENZA PORTO D'ARMI USO CACCIA – RINNOVO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300020/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (sezione distaccata di Brescia) per ottenere l'annullamento di un decreto di diniego riguardante la richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile per tiro a volo. Il provvedimento impugnato era stato emanato dal Questore della provincia di Bergamo in data 17 novembre 2020, in seguito al rigetto dell'istanza avanzata dal ricorrente per il proseguimento del suo diritto al porto d'armi ad uso di tiro a volo, pratica sportiva regolamentata dalla normativa sulla polizia amministrativa. Il ricorrente, assistito dall'avvocato Laura Testa, contestava anche la regolarità dei procedimenti amministrativi che avevano preceduto il diniego, in particolare la comunicazione emessa dalla Questura in forza dell'articolo 10 bis della legge 241 del 1990, notificata il 6 novembre 2020.

Il quadro normativo

La materia del porto di armi e delle licenze di fucile per tiro a volo è disciplinata dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e da una serie di regolamenti che attribuiscono al Questore la funzione di valutare le istanze di rilascio e rinnovo. Il procedimento di rinnovo è soggetto ai principi della legge 241 del 1990 sulla trasparenza e correttezza amministrativa, che impone specifici obblighi procedurali quali la comunicazione preventiva delle ragioni del possibile rigetto secondo le modalità previste dall'articolo 10 bis. La valutazione del Questore in materia di porto di fucili comporta una discrezionalità amministrativa, che tuttavia deve esercitarsi nel rispetto dei principi di legalità, ragionevolezza e osservanza delle procedure.

La questione giuridica

Il nucleo centrale della controversia riguardava la legittimità del decreto di diniego emesso dal Questore, sia sul piano del merito della decisione che su quello della correttezza procedurale. Era necessario accertare se il provvedimento fosse stato adeguatamente motivato, se le procedure amministrative prescritte fossero state correttamente seguite, e se sussistessero gli elementi di fatto e di diritto giustificanti il rigetto della richiesta di rinnovo della licenza. La questione rivestiva rilevanza giuridica in quanto toccava il diritto del cittadino di ottenere provvedimenti amministrativi legittimi e l'esercizio di una pratica sportiva legittima.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto da Angelo Gabbricci (Presidente), Ariberto Sabino Limongelli (Consigliere Estensore) e Alessandra Tagliasacchi (Consigliere), ha accolto le censure del ricorrente ritenendo il provvedimento del Questore illegittimo. Il TAR ha valutato il ricorso nella pubblica udienza del 21 dicembre 2022, accogliendo le argomentazioni difensive rappresentate dal ricorrente e accertando difetti nella procedura amministrativa seguita. La Corte ha ritenuto che gli elementi critici prospettati nel ricorso, inclusi eventuali vizi procedurali e inosservanza degli obblighi comunicativi previsti dalla normativa sulla trasparenza amministrativa, costituissero motivi sufficienti per annullare il provvedimento e riconoscere l'illegittimità dell'azione amministrativa esercitata dal Questore.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso e ha disposto l'annullamento del decreto di diniego pronunciato dal Questore di Bergamo in data 17 novembre 2020, nonché di ogni atto procedurale, istruttorio e consequenziale collegato a tale provvedimento. Ha inoltre condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di lite, liquidate in tremila euro oltre gli accessori di legge e il rimborso del contributo unificato, e ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente. Infine, il TAR ha disposto l'oscuramento dei dati personali della ricorrente al fine di tutelare i diritti e la dignità della persona secondo la normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

Il diniego amministrativo al rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo è illegittimo quando sia affetto da vizi procedurali, inclusa l'inosservanza degli obblighi di comunicazione preventiva delle ragioni del rigetto secondo le modalità prescritte dalla legge sulla trasparenza amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere
per l'annullamento
- del decreto di diniego all'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per tiro a volo, pronunciato in data 17.11.2020 dal Questore di Bergamo (Catg. P -OMISSIS-– P.A.S.I.), notificato al ricorrente per il tramite dei militari della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-;
- di ogni altro atto, procedurale e/o istruttorio, presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui, in particolare, la comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/1990, emessa dalla Questura di Bergamo, in persona del Responsabile del Procedimento, datata 06.11.2020.
sul ricorso numero di registro generale 123 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2022 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove versato).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →