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Sentenza n. 202300019/2023

Sentenza n. 202300019/2023

SICUREZZA PUBBLICA - ARMI, MUNIZIONI E ALTRE MATERIE ESPLODENTI – LICENZA PORTO D'ARMI USO TIRO A VOLO – RINNOVO - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300019/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente ha presentato istanza al Questore della provincia di Mantova per ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Il Questore ha rigettato questa istanza mediante un decreto amministrativo. Inoltre, il Prefetto della stessa provincia ha successivamente emesso un decreto che vieta al ricorrente di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, prescrivendo quindi una misura radicalmente restrittiva dei diritti connessi al possesso di armi. Il ricorrente ha altresì contestato il diniego di accesso agli atti amministrativi, ricevendo un parziale rifiuto dalla Questura il 7 gennaio 2021 e successivamente dal Prefetto, motivato con comunicazioni precedenti. Disaccordo su tutte queste decisioni ha spinto il ricorrente a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con una domanda di annullamento dei provvedimenti della Questura e della Prefettura e del relativo diniego di trasparenza.

Il quadro normativo

La materia del porto di fucili e della detenzione di armi è disciplinata dalla legge 9 luglio 1990, numero 110, e successivi decreti legislativi, i quali attribuiscono al Questore la competenza esclusiva per il rilascio e il rinnovo delle licenze di porto d'armi dopo una valutazione dell'idoneità psico-fisica, della moralità e dell'assenza di specifiche cause ostative previste dalla legge. Il Prefetto dispone di poteri autonomi per vietare la detenzione di armi qualora sussistano ragioni fondamentali di sicurezza pubblica e di ordine pubblico, mediante decreto motivato da comunicazioni e dalle risultanze delle verifiche condotte. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è regolato dalla legge 241 del 1990 e dal Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che consentono le amministrazioni di negare l'accesso quando ricorrono specifiche ragioni di riservatezza, segretezza d'indagini, tutela della privacy o dell'ordine pubblico.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava la legittimità sostanziale dei provvedimenti restrittivi, sostenendo che il Questore non aveva motivo di rifiutare il rinnovo della licenza e che il Prefetto non disponeva di adeguata fondatezza nel vietare la detenzione di armi. Inoltre, il ricorrente argomentava che il diniego di accesso agli atti costituisse una violazione del diritto di trasparenza amministrativa e che impedisse al medesimo di conoscere i motivi delle decisioni avverse. La controversia si inseriva dunque nel delicato equilibrio tra il diritto individuale al porto d'armi, inteso come libertà personale e diritto di proprietà, da un lato, e il potere della Pubblica Amministrazione di limitare tale diritto quando sussistano concrete esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dall'altro lato.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorso fosse infondato nelle sue articolazioni fondamentali, accogliendo così le tesi difensive della Questura, della Prefettura e del Ministero dell'Interno. In primo luogo, il collegio ha ritenuto che il Questore e il Prefetto avessero correttamente esercitato i propri poteri discrezionali nel valutare l'idoneità del ricorrente e nel disporre le misure restrittive, probabilmente sulla base di accertamenti riguardanti la personalità, il comportamento o circostanze fattiche concrete del ricorrente che, nel giudizio amministrativo, hanno trovato piena validazione. In secondo luogo, il TAR ha ritenuto che il diniego di accesso agli atti fosse legittimamente motivato dalla necessità di tutelare ragioni di riservatezza, di segretezza procedimentale o di ordine pubblico, come consentito sia dalla normativa sulla trasparenza amministrativa sia dai regolamenti sulla protezione dei dati personali. Il giudice non ha accolto le deduzioni ricorrenti sulla violazione dei diritti soggettivi, confermando così la correttezza del percorso decisionale dell'Amministrazione.

La decisione

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, dichiarando di conseguenza definitivi e inattaccabili i provvedimenti della Questura e della Prefettura relativi al rifiuto del rinnovo della licenza e al divieto di detenzione di armi. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura di duemila euro oltre agli accessori di legge, comportando così un aggravio economico quale conseguenza della soccombenza. La sentenza è stata resa esecutiva dall'autorità amministrativa, il che significa che i decreti di rigetto e di divieto conservano pienezza di vigore. Il tribunale ha altresì ordinato l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare i soggetti coinvolti nella controversia per garantire la protezione della riservatezza secondo le norme sulla privacy.

Massima

La discrezionalità amministrativa nel rilascio di licenze per il porto di armi e nel vietare la detenzione di armi è legittimamente esercitabile quando basata su accertamenti concreti di idoneità psico-fisica e di pericolosità pubblica, con conseguente legittimità del diniego di accesso agli atti motivato da esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della riservatezza.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del parziale diniego di accesso agli atti avvenuto con la PEC del 7 gennaio 2021 nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti, e segnatamente delle comunicazioni a mezzo PEC del 12 dicembre 2020 e 17 dicembre 2020;
- del decreto, -OMISSIS-, con cui il Questore ha rigettato l’istanza del ricorrente volta a ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile uso tiro a volo e relativo libretto;
- del decreto, prot. interno -OMISSIS-, Con cui il Prefetto ha vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e materiale esplodente.
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elio Benatti, Alberto Benatti e Marco Severo Benatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Mantova e Questura di Mantova, in persona rispettivamente del Ministro, del Prefetto e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Mantova e della Questura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 21 dicembre 2022 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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