Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202300019/2023
Sicurezza Pubblica - Armi, Munizioni E Altre Materie Esplodenti – Licenza Porto D'armi Uso Tiro A Volo – Rinnovo - Diniego
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del parziale diniego di accesso agli atti avvenuto con la PEC del 7 gennaio 2021 nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti, e segnatamente delle comunicazioni a mezzo PEC del 12 dicembre 2020 e 17 dicembre 2020; - del decreto, -OMISSIS-, con cui il Questore ha rigettato l’istanza del ricorrente volta a ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile uso tiro a volo e relativo libretto; - del decreto, prot. interno -OMISSIS-, Con cui il Prefetto ha vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e materiale esplodente. sul ricorso numero di registro generale 104 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elio Benatti, Alberto Benatti e Marco Severo Benatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Mantova e Questura di Mantova, in persona rispettivamente del Ministro, del Prefetto e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Mantova e della Questura di Mantova; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 21 dicembre 2022 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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