SICUREZZA PUBBLICA - ARMI, MUNIZIONI E ALTRE MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE - DIVIETO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300178/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando un provvedimento emanato dal Prefetto di Brescia in data 19 agosto 2020, mediante il quale gli era stato ingiunto il divieto di detenere qualsiasi tipo di arma, munizione e materiale esplodente. A tale provvedimento era stato antecedente un verbale di ritiro cautelativo delle armi, datato 18 agosto 2020, eseguito presumibilmente sulla base di una valutazione di pericolosità personale o di mancanza dei requisiti richiesti per il mantenimento dell'idoneità al porto o alla detenzione di armi. Il ricorrente ha contestato sia il provvedimento principale che tutti gli atti presupposti e collegati, ritenendo illegittimo l'operato delle autorità amministrative competenti in materia di armi da fuoco e munizioni.
Il quadro normativo
La disciplina dei procedimenti di autorizzazione al porto e della detenzione di armi è regolata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che attribuisce al Prefetto il potere di valutare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge. Tali presupposti includono l'idoneità psichica, l'assenza di condanne penali per delitti non colposi, la disponibilità di una idonea motivazione e la mancanza di segnalazioni in banche dati che indichino situazioni di pericolo. Il Prefetto dispone di ampi margini di discrezionalità nella valutazione della pericolosità personale e nella adozione di provvedimenti restrittivi, incluso il divieto di detenzione di armi, quando ritenga sussistano fondati motivi per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica. I provvedimenti in materia di armi sono sottoposti al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, il quale può annullare solo qualora ricorrano vizi di legittimità procedurali o sostanziali manifesti.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità della decisione prefettizia di vietare la detenzione di armi al ricorrente, presumibilmente sulla base di una valutazione di pericolosità personale ovvero della mancanza di requisiti morali e psichici richiesti dalla normativa. Il ricorrente ha probabilmente eccepito l'assenza di una motivazione idonea da parte del Prefetto, l'irragionevolezza della valutazione discrezionale ovvero la violazione di diritti procedurali nel corso del ritiro cautelativo delle armi. La controversia si inseriva nell'ambito della tensione tra il diritto individuale alla detenzione di armi e i compiti di ordine e sicurezza pubblica affidati alle autorità amministrative, richiedendo al giudice di verificare se il Prefetto avesse esercitato correttamente il suo potere discrezionale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorso fosse infondato e che non sussistessero vizi di legittimità nel provvedimento impugnato. Il collegio giudicante ha verosimilmente accertato che il Prefetto aveva motivato adeguatamente la propria decisione sulla base di elementi oggettivi e soggettivi rilevanti ai fini della valutazione della pericolosità personale o della mancanza di idoneità. La corte ha quindi confermato che la discrezionalità amministrativa esercitata dal Prefetto rientrasse nei margini consentiti dalla legge, senza eccedenze arbitrarie o irragionevolezze manifeste. Il giudice non ha riscontrato violazioni procedurali nella fase del ritiro cautelativo delle armi, né vizi nell'esercizio dell'azione amministrativa nel suo complesso, determinando così il rigetto complessivo dei motivi di ricorso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso nella sua totalità, confermando così la piena legittimità del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi. Al ricorrente è stata inoltre imposta la condanna al pagamento delle spese di lite quantificate in duemila euro, oltre agli accessori di legge. La sentenza è stata dichiarata eseguibile immediatamente dall'autorità amministrativa, con disposto di oscuramento dei dati personali del ricorrente e di tutti i soggetti coinvolti ai fini della tutela della privacy secondo il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
Massima
Il Prefetto dispone di ampi poteri discrezionali nella valutazione della pericolosità personale ai fini dell'adozione di provvedimenti restrittivi della detenzione di armi, e tali provvedimenti sono censurabile dal giudice amministrativo soltanto qualora manchino di motivazione adeguata o risultino affetti da manifesta irragionevolezza.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento, datato 19 agosto 2020, con cui il Prefetto di Brescia ha vietato al ricorrente di detenere qualsiasi tipo di arma, munizione e materiale esplodente; nonché di ogni atto presupposto, conseguente e comunque collegato al provvedimento prefettizio e, in particolare, del verbale di ritiro cautelativo delle armi del 18 agosto 2020. sul ricorso numero di registro generale 660 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierina Buffoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; U.T.G. - Prefettura di Brescia e Questura di Brescia, in persona rispettivamente del Prefetto e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia e della Questura di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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