Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202300178/2023
Sicurezza Pubblica - Armi, Munizioni E Altre Materie Esplodenti - Detenzione - Divieto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento, datato 19 agosto 2020, con cui il Prefetto di Brescia ha vietato al ricorrente di detenere qualsiasi tipo di arma, munizione e materiale esplodente; nonché di ogni atto presupposto, conseguente e comunque collegato al provvedimento prefettizio e, in particolare, del verbale di ritiro cautelativo delle armi del 18 agosto 2020. sul ricorso numero di registro generale 660 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierina Buffoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; U.T.G. - Prefettura di Brescia e Questura di Brescia, in persona rispettivamente del Prefetto e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia e della Questura di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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