SICUREZZA PUBBLICA - INFORMATIVA INTERDITTIVA ANTIMAFIA - ILLEGITTIMITA'
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300159/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società commerciale ha ricevuto un'informativa antimafia interdittiva dal Prefetto di Bergamo in data 25 novembre 2020, successivamente notificata per via telematica. L'informativa comunicava l'accertamento del concreto pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa volti a condizionare le scelte strategiche e organizzative dell'azienda. La società ricorrente ha impugnato questo provvedimento amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella sezione staccata di Brescia, contestando la legittimità della valutazione prefettizia. Il ricorso è stato registrato con numero 99/2021 ed è stato discusso in udienza pubblica l'8 febbraio 2023 con l'intervento dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in rappresentanza del Ministero dell'Interno.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal decreto legislativo numero 159 del 2011, comunemente noto come Codice della legislazione antimafia, che prevede l'emissione di informative antimafia da parte dei Prefetti quando sussistono elementi idonei a valutare il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata in specifiche realtà economiche. In particolare gli articoli 84 e 91 del d.lgs. 159/2011 regolano i presupposti e i procedimenti per l'emissione di informative antimafia interdittive. Il Prefetto è tenuto ad acquisire e valutare elementi concreti desunti da fonti informative affidabili per accertare l'effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa. Quando il Prefetto conclude che tale pericolo sussiste in modo concreto e accertato, emette un'informativa che produce effetti significativi sulla capacità operativa e sulla partecipazione agli appalti pubblici dell'impresa interessata.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità della valutazione amministrativa compiuta dal Prefetto circa l'esistenza del concreto pericolo di infiltrazione mafiosa. La società ricorrente contestava che gli elementi acquisiti dalle autorità competenti fossero realmente sufficienti e fondati per supportare una conclusione così grave e incisiva sulla propria reputazione e capacità di agire nel mercato. La questione implicava una verifica giudiziale circa la razionalità, la proporzione e la solidità probatoria della decisione amministrativa secondo i canoni di sindacato tipici della giurisdizione amministrativa, con particolare riferimento al principio di legalità amministrativa e al diritto di impresa a non subire provvedimenti arbitrari.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza riporta il solo dispositivo senza esplicitare gli argomenti della motivazione, il respingimento del ricorso rivela che il collegio giudicante ha ritenuto pienamente legittima la valutazione e la conclusione prefettizia. Il Tribunale ha evidentemente accertato che gli elementi informativi acquisiti dal Prefetto erano sufficienti secondo la normativa vigente a fondare il giudizio di concreto pericolo di infiltrazione mafiosa. La decisione di respingimento implica inoltre che il TAR non ha riscontrato vizi di procedura nella formazione e nella notificazione dell'informativa antimafia. Il collegio ha verosimilmente ritenuto che la decisione amministrativa era stata adottata nel rispetto dei principi generali di ragionevolezza, proporzionalità e correttezza procedimentale, senza arbitrarietà o eccesso di potere.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso proposto dalla società ricorrente, confermando la piena legittimità dell'informativa antimafia interdittiva emessa dal Prefetto di Bergamo. La società è stata inoltre condannata a rifondere all'Amministrazione le spese di lite, liquidate nella somma di tremila euro oltre gli accessori di legge come interessi e rivalutazione monetaria. Il Tribunale ha ordinato l'oscuramento integrale del testo della sentenza relativamente alle generalità della società ricorrente e di qualsiasi altro dato idoneo all'identificazione del soggetto privato, in conformità alle normative sulla protezione dei dati personali e alla riservatezza delle parti in causa.
Massima
L'informativa antimafia interdittiva emessa dal Prefetto sulla base di elementi adeguatamente acquisiti e valutati rappresenta un provvedimento amministrativo legittimo, insindacabile dal giudice amministrativo nei suoi aspetti valutativi, quando l'accertamento del concreto pericolo di infiltrazione mafiosa sia stato compiuto secondo la normativa applicabile e senza vizi procedurali.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento dell'informativa antimafia interdittiva prot. n. -OMISSIS- del 25/11/2020, notificata in pari data a mezzo PEC, con la quale il Prefetto di Bergamo ha informato la società ricorrente che ai sensi dell'art. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011 sono stati acquisiti sufficienti elementi per ritenere accertata la sussistenza del concreto pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Società “-OMISSIS-”. sul ricorso numero di registro generale 99 del 2021, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Nevola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e altre persone fisiche e giuridiche comunque menzionate in sentenza. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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