Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202300159/2023
Sicurezza Pubblica - Informativa Interdittiva Antimafia - Illegittimita'
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento dell'informativa antimafia interdittiva prot. n. -OMISSIS- del 25/11/2020, notificata in pari data a mezzo PEC, con la quale il Prefetto di Bergamo ha informato la società ricorrente che ai sensi dell'art. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011 sono stati acquisiti sufficienti elementi per ritenere accertata la sussistenza del concreto pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Società “-OMISSIS-”. sul ricorso numero di registro generale 99 del 2021, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Nevola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e altre persone fisiche e giuridiche comunque menzionate in sentenza. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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