SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - DIVIETO DI RITORNO - EFFICACIA TRIENNALE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300155/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza affronta il ricorso di un cittadino avverso un provvedimento emesso dal Questore di Bergamo in data 3 settembre 2020, classificato come materia anticrimine secondo la nomenclatura amministrativa, il quale è stato notificato solo il 29 settembre 2022, cioè circa due anni dopo la sua emanazione. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Massimiliano D'Alessio, ha proposto ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendone l'annullamento, contestando sia il provvedimento in sé che gli atti preparatori e connessi. Il Ministero dell'Interno, nella persona del Questore di Bergamo, si è costituito in giudizio per contrastare le pretese ricorrenti e difendere la legittimità dell'atto impugnato.
Il quadro normativo
Il caso si inserisce nel contesto dei provvedimenti di polizia di sicurezza, disciplinati dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e da norme speciali che attribuiscono al Questore il potere di emanare determinati atti amministrativi per il mantenimento dell'ordine pubblico. La materia anticrimine, richiamata dalla documentazione, ricade entro le competenze della Questura per quanto riguarda i provvedimenti di prevenzione e contrasto a comportamenti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica. Sono inoltre applicabili le disposizioni del codice del processo amministrativo, che disciplinano la ricevibilità dei ricorsi e i presupposti per l'annullamento di atti amministrativi per eccesso di potere, violazione di legge o incompetenza. Nel valutare la legittimità dell'atto, il giudice amministrativo deve verificare la corretta applicazione della normativa sostantiva e procedimentale nonché il rispetto dei diritti dei cittadini.
La questione giuridica
Il ricorrente contestava il provvedimento del Questore presumibilmente su un duplice fronte: da un lato, la legittimità intrinseca dell'atto e dei suoi presupposti di fatto e di diritto; dall'altro, possibilmente anche la regolarità della notificazione, avvenuta con un ritardo temporale significativo. La controversia ruotava attorno alla valutazione della legittimità di un provvedimento di pubblica sicurezza, materia nella quale il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo incontra limiti dovuti al principio di discrezionalità amministrativa in tema di ordine pubblico, pur dovendo comunque verificare l'assenza di vizi procedimentali e sostanziali. La questione sottesa era quindi se il Questore avesse agito legittimamente nell'esercizio dei suoi poteri e se il provvedimento fosse correttamente motivato, procedimentalmente regolare e proporzionato allo scopo.
La motivazione del giudice
Il colleggio giudicante, presieduto da Angelo Gabbricci e composto da Alessandra Tagliasacchi (estensore) e Luca Pavia, esaminate tutte le allegazioni del ricorrente durante l'udienza pubblica del 8 febbraio 2023, ha ritenuto che il provvedimento del Questore fosse immune da vizi. La motivazione sottesa alla sentenza, pur non essendo integralmente esplicitata nel testo disponibile (conforme al modello di sentenze brevi), può inferirsi dal dispositivo di rigetto: il giudice deve aver accertato la sussistenza dei presupposti fattuali che legittimavano l'esercizio del potere questore, ritenendo corretta l'applicazione della disciplina normativa ai fatti accertati. Il TAR ha evidentemente ritenuto che le contestazioni sollevate dal ricorrente non fossero idonee a configurare vizi tali da inficiare la legittimità dell'atto, sia sul versante della competenza, che su quello della forma e del procedimento, che su quello della correttezza sostanziale della decisione amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso nella sua totalità, senza accogliere alcuna delle contestazioni sollevate dal ricorrente avverso il provvedimento questore. Inoltre, il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella somma complessiva di 2.500,00 euro a favore del Ministero dell'Interno. A tutela della privacy del ricorrente e in conformità alle disposizioni del Codice della privacy e del Regolamento europeo 2016/679, il TAR ha ordinato l'oscuramento integrale delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare l'interessato nei documenti pubblici della sentenza.
Massima
L'amministrazione della pubblica sicurezza gode di un margine di discrezionalità nella valutazione dei presupposti e della proporzionalità dei provvedimenti di polizia e ordine pubblico, sindacabile dal giudice amministrativo solo per accertare l'assenza di vizi procedimentali, di competenza, di motivazione o di eccesso di potere manifesto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l’annullamento del provvedimento Prot. Cat.2^/1000/Div. Anticr./AC emesso il 3.09.2020 dal Questore di Bergamo e notificato all’interessato in data 29.09.2022 e di tutti gli atti preparatori e connessi. sul ricorso numero di registro generale 654 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano D’Alessio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - Questura di Bergamo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio fisico ex lege presso la sede della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Bergamo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il signor -OMISSIS- a rifondere al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €uro 2.500,00. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →