Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202300155/2023
Sicurezza Pubblica - Misure Di Prevenzione - Foglio Di Via Obbligatorio - Divieto Di Ritorno - Efficacia Triennale
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l’annullamento del provvedimento Prot. Cat.2^/1000/Div. Anticr./AC emesso il 3.09.2020 dal Questore di Bergamo e notificato all’interessato in data 29.09.2022 e di tutti gli atti preparatori e connessi. sul ricorso numero di registro generale 654 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano D’Alessio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - Questura di Bergamo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio fisico ex lege presso la sede della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Bergamo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il signor -OMISSIS- a rifondere al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €uro 2.500,00. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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