SICUREZZA PUBBLICA - INFILTRAZIONI MAFIOSE - ELENCO PRESTATORI ESENTI (CD. WHITE LIST) - ISTANZA DI ISCRIZIONE – RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300137/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società ha presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso presso la Prefettura di Mantova, comunemente noto come White List. L'Ufficio Territoriale del Governo ha condotto l'istruttoria preliminare e comunicato mediante nota protocollata che sussistevano i presupposti per il rigetto dell'istanza, concedendo un termine di dieci giorni per le osservazioni della ricorrente. Successivamente, con provvedimento del 10 agosto 2020, la Prefettura ha formalmente emesso il diniego di iscrizione, rigettando definitivamente la richiesta della società. Insoddisfatta di tale esito, la ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nella sezione staccata di Brescia chiedendo l'annullamento sia della comunicazione preparatoria sia del provvedimento di diniego e di ogni atto connesso al procedimento, sostenendo presumibilmente la sussistenza dei requisiti richiesti oppure l'illegittimità del procedimento seguito.
Il quadro normativo
La materia della White List antimafia è disciplinata dalla normativa di prevenzione della criminalità organizzata ed è gestita dall'amministrazione prefettizia attraverso l'Ufficio Territoriale del Governo. L'iscrizione in tale elenco subordina il rilascio di attestazioni e permessi a condizioni di sospetto in capo ai soggetti ricorrenti, prevedendo come requisito essenziale l'assenza di precedenti penali, di procedimenti in corso, di infiltrazioni mafiose nel capitale sociale e di altri impedimenti amministrativi. La procedura di valutazione delle istanze segue un iter procedimentale articolato che contempla una fase istruttoria con comunicazione preliminare dei motivi di possibile rigetto e una fase conclusiva con emanazione del provvedimento definitivo. Le decisioni amministrative in materia sono sindacabili dal giudice amministrativo secondo i principi generali di legittimità, proporzionalità e correttezza procedimentale.
La questione giuridica
Il punto controverso della causa verteva sulla legittimità amministrativa del diniego opposto dalla Prefettura all'istanza di iscrizione nella White List. La ricorrente contestava il rigetto affermando che la propria posizione soddisfacesse i requisiti normativi richiesti oppure che il procedimento fosse stato affetto da violazioni procedurali e difetti istruttori. In sostanza, era in gioco la corretta valutazione, da parte dell'amministrazione prefettizia, del possesso dei requisiti di ammissibilità alla White List e la conformità dell'operato amministrativo ai principi e alle norme che disciplinano l'esercizio discrezionale dell'amministrazione in materia antimafia. Si trattava di accertare se la Prefettura avesse adeguatamente motivato il diniego e basato la propria valutazione su dati e circostanze effettivamente riscontrati nell'istruttoria.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'esito dell'esame degli atti di causa e della discussione nell'udienza pubblica del 8 febbraio 2023, ha ritenuto che il diniego della Prefettura fosse fondato e tecnicamente corretto. Il collegio giudicante ha valutato che l'amministrazione avesse condotto un'istruttoria appropriata e completa della domanda e che i motivi del rigetto fossero legittimi, proporzionati e conformi alle disposizioni normative vigenti. Sebbene il testo della sentenza presenti una struttura essenziale senza estesa motivazione discorsiva, il rigetto del ricorso testimonia che il TAR non ha riscontrato né vizi procedurali nella condotta dell'amministrazione prefettizia né violazioni della normativa sostanziale, confermando così la legittimità della valutazione amministrativa compiuta. La pronuncia riflette la valutazione secondo cui la Prefettura aveva rispettato il procedimento dialettico concedendo alla ricorrente l'opportunità di presentare osservazioni prima della decisione finale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia ha respinto nel merito il ricorso proposto dalla società ricorrente, confermando in tal modo la piena legittimità del provvedimento di diniego emesso dalla Prefettura di Mantova in data 10 agosto 2020. La società ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate dall'organo giudicante nella misura complessiva di tremila euro oltre gli accessori di legge dovuti. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa secondo le disposizioni di legge, e gli atti della causa sono stati sottoposti a oscuramento integrale dei dati personali e identificativi della ricorrente e di altri soggetti menzionati al fine di tutelare la privacy secondo le disposizioni del Codice della Privacy e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'amministrazione è legittimata a rigettare un'istanza di iscrizione nella White List antimafia quando il provvedimento sia motivato e fondato su corretta istruttoria dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - della nota Prot. n. -OMISSIS-della Prefettura di Mantova, nella quale l'UTG ha comunicato che “all'esito dell'istruttoria esperita ritiene che sussistano i presupposti per il rigetto dell'istanza in argomento”, assegnando termine di 10 giorni per la proposizione di osservazioni e memorie; - del diniego di iscrizione assunto dalla Prefettura di Mantova con provvedimento del 10.08.2020 Prot. n. -OMISSIS-, di rigetto dell'istanza di iscrizione della ricorrente nell'elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, c.d. White List; - nonché, ove occorra, di ogni altro atto procedimentale, antecedente, presupposto, conseguente e comunque connesso al predetto anche se non conosciuto alla data del presente. sul ricorso numero di registro generale 684 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Codeluppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Reggio Emilia, via Sani, 13; Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Mantova; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente o altre persone fisiche e giuridiche comunque menzionate in sentenza. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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